Deposito doganale, cessione di beni, no iva ma con fattura

La cessione di beni mobili rilevanti ai fini IVA necessitano l’avverarsi delle seguenti condizioni:
- i beni devono avere la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione;
- i beni devono essere fisicamente esistenti nel territorio dello Stato.
In caso di transito, deposito doganale e zona franca doganale le cessioni si considerano come effettuate al di fuori dello Stato e, per l’effetto, non soggette all’IVA ma richiedono ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633 del 1972 (decreto iva) l’obbligo di fattura.
Al riguardo, il principio di diritto 2/2023 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Cessione di beni all’interno di depositi doganali – obbligo di fatturazione – articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972” ha specificato che: “ il comma 6, lettera a) stabilisce l’obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ”territorialmente non soggette ad imposta in Italia”, benché aventi ad oggetto beni ”fisicamente” esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell’applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ”merci allo stato estero” e “ il comma 6 bis, lettera b) stabilisce l’obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ”territorialmente non soggette ad imposta in Italia”, benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall’Unione europea (ad esempio, vendite di beni ”estero su estero”, ovvero beni acquistati all’estero e ceduti prima dell’importazione in Italia o nella UE)”.