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Deposito doganale, cessione di beni, no iva ma con fattura
La cessione di beni mobili rilevanti ai fini IVA necessitano l’avverarsi delle seguenti condizioni: i beni devono avere la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione; i beni devono essere fisicamente esistenti nel territorio dello Stato. In caso di transito, deposito doganale e zona franca doganale le cessioni si considerano come effettuate al di fuori dello Stato e, per l’effetto, non soggette all’IVA ma richiedono ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633 del 1972 (decreto iva) l’obbligo di fattura. Al riguardo, il principio di diritto 2/2023 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Cessione di beni all’interno di depositi doganali – obbligo di…
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Garanzie bancarie, assicurative e dogana: regimi speciali, dazi e iva
Il commercio internazionale richiede sempre più l’impiego di garanzie bancarie o assicurative per sospendere e differire il pagamento dei diritti di confine (essenzialmente dazi e iva). I modelli da utilizzare per il contratto di garanzia sono quelli concordati con ABI e ANIA. L’operatore economico può chiedere l’autorizzazione ad avere una garanzia globale e cioè su tutti i debiti doganali che insorgono oppure una garanzia isolata. La garanzia una o tutte può coprire le seguenti categorie : a) custodia temporanea b) regime di transito unionale/regime comune di transito c) regime di deposito doganale d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione e) regime di perfezionamento attivo f) regime…