compliance e AEO,  free trade agreement

PEM, cumulo diagonale e compliance: più competitività e meno sanzioni

La comunicazione (n.C/2024/7561) della Commissione relativa all’applicazione della “convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione” pubblicata il 30 dicembre 2024 ribadisce gli operatori economici che:

  • Il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio con tutte le Parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati;
  • I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari.

Al riguardo si aggiunge il considerando n.2 della decisione n.1/2023 del Comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023 relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2024/390]  per cui: “ Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine è composto di una rete di accordi di libero scambio. Essa prevede un quadro multilaterale di norme identiche in materia di origine che permette il cumulo diagonale che si applica fatti salvi i principi stabiliti nei pertinenti accordi”.

La comunicazione informa che contiene tre tabelle con le possibilità di cumulo per cui:

  • una «C» indica l’esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme del 2012. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge un terzo partner occorre indicare una «C» nell’intersezione della tabella fra i tre partner.
  • Nella tabella 1 una «R» indica l’esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme del 2023. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge un terzo partner occorre indicare una «R» nell’intersezione della tabella fra i tre partner;
  • Ogni volta che si fa riferimento alla convenzione in un accordo di libero scambio tra Parti di questa tabella, nella tabella 2 è aggiunta una data preceduta da «(C)» e/o «(R)».

Molto importante da ricordare è la considerazione per cui: “i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine”.

L’adeguamento dei processi alle nuove regole PEM (protocollo paneuromediterraneo) rappresenta un importante processo aziendale volto a:

  1. Assicurare un’adeguata compliance ai fini AEO;
  2. Sfruttare tutte le opportunità di business con i paesi coinvolti;
  3. Evitare infrazioni per contrabbando per infedele dichiarazione doganale così come formulata dal decreto legislativo 141/2024 e, per l’effetto, includere nel risk assessment e nel monitoraggio dei rischi richiesti dal MOG (decreto 231/2001) e AEO, le eventuali infrazioni in materia di calcolo dell’origine.