free trade agreement

Accordi di libero scambio, origine preferenziale e trasformazione sufficiente

La lavorazione sufficiente richiesta per l’acquisizione dello status di “prodotto originario” richiede l’applicazione della regola d’origine prevista nell’accordo di libero scambio preso in esame.

Tali regole si trovano generalmente nel protocollo d’origine nella sezione contrassegnata dalla seguente dicitura“ Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari”.

Le regole più comuni sono:

a) requisito dell’interamente ottenuto;

b) modifica della classificazione tariffaria (capitolo, voce, sottovoce);

c) fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce;

d) limiti di valore o di peso per i materiali non originari;

e) regole che riguardano lavorazioni o trasformazioni più complesse e specifiche;

f) combinazione di più regole.

Tutte queste regole sono influenzate dal principio di territorialità presente in tutti gli accordi di libero scambio il quale prevede  che:

  • le fasi e i processi di lavorazione per la fabbricazione di un prodotto originario devono effettuarsi nel territorio dei paesi partner o comunque nel territorio del paese beneficiario;
  • Le merci esportate, qualora vengano successivamente reimportate, sono considerate non originarie, a meno che non si dimostri che non hanno subito alcuna lavorazione, secondo quanto previsto a tale riguardo dai singoli protocolli origine.

 

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Per approfondimento, si ricordano:

Guida alle regole di origine transitorie in ambito PEM – pdf – pubblicato il 01/09/2021

Circolare n. 27 dell’Agenzia delle Dogane  – Accordo di libero scambio tra UE e Repubblica socialista del Vietnam. Indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci – pdf – pubblicata il 21/08/2020

Nota dell’Agenzia delle Dogane  n. 93087 del 30/07/2019 – Accordo di partenariato economico UE/Giappone. Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell’APE UE – Giappone in relazione alle procedure di origine

Nota dell’Agenzia delle Dogane  n. 91956 del 26/7/2019 – Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1,EUR MED, ATR.

Comunicato dell’Agenzia delle Dogane  n. 12142 del 31/01/2019 – Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone – Dichiarazione di origine

Circolare n. 1/D dell’Agenzia delle Dogane del 22/01/2019 – Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. Indicazioni e modalità applicative

Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 5022 del 15/01/2019 – Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. Data di entrata in vigore

Nota dell’Agenzia delle Dogane  n. 125912 del 27/12/2018 – Origine preferenziale. Art. 64 del Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 37 / 70 del Reg. delegato (UE) n. 2446/2015, artt. 60 / 126 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015. Linee guida

Comunicato dell’Agenzia delle Dogane  n. 124878 del 14/11/2018 – Utilizzo dei certificati di circolazione EUR 1 negli scambi preferenziali entro l’ambito di accordi bilaterali

Comunicato dell’Agenzia delle Dogane  n. 109500 del 09/10/2018 – Comunicazione della Commissione europea relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali Pan-Euro-Med o dei protocolli sulle norme di origine che prevedono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della convenzione

Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 13/D del 16/11/2017 – Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali

 

 

 

 

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