Conclusioni degli esperti, criteri articolo 39 CDU, AEO e compliance: Agenzia dogane fornisce linee guida
La circolare 14/2024 pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli in data 20 maggio 2024 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per gli operatori economici di incaricare degli esperti di produrre delle conclusioni per rafforzare le richieste di semplificazioni, autorizzazioni e interpelli.
L’atto di prassi promuove la categoria professionale dei spedizionieri doganali e Centri di Assistenza Doganale nonché da altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
“…1. rilascio di attestato da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali/ordini professionali di:
- attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni;
- regolare pagamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale.
- assenza delle circostanze indicate dall’articolo 127 del RE…”
Il professionista potrà fornire, per quanto di competenza, le proprie conclusioni con riferimento:
- al criterio di cui all’articolo 39, lettere b) del CDU – sistema efficace di gestione delle scritture contabili -: relativamente alla presenza di un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali, alla corretta tenuta delle scritture contabili , alla tracciabilità delle operazioni doganali con la relativa documentazione (Audit trail), all’identificazione della merce come unionale o non unionale e alla presenza di un sistema di controllo interno in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori;
- al criterio di cui all’articolo 39, lettere c) del CDU – verifica della comprovata solvibilità finanziaria: relativamente al rispetto all’adempimento degli obblighi e degli impegni in relazione al pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa dovuti in ordine all’importazione o all’esportazione di merci;
- al criterio di cui all’articolo 39, lettere e) del CDU – verifica della presenza di adeguati standard di sicurezza: relativamente alla sicurezza della catena di approvvigionamento, prestando particolare attenzione alla sicurezza dei partner commerciali, verificando la presenza dei requisiti ed obblighi in materia di sicurezza;
l’integrità delle unità di trasporto, dei processi logistici, nonché al controllo della qualità, della quantità e, ove del caso, dei sigilli delle merci;
- all’adozione da parte dell’operatore di un modello organizzativo di gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/2001 ai fini della riduzione del rischio d’infrazione e di reati, compresi quelli rilevanti ai fini fiscali e doganali.
Le due considerazioni critiche che possono essere mosse sono:
- Mancanza di attenzione in merito alla valutazione della diffusione dell’adeguata conoscenza/consapevolezza della conoscenza doganale all’interno dell’organizzazione aziendale. E’ molto interessante verificare la previsione e la valutazione dei KPI (key process indicators) della conoscenza. L’AEO infatti presuppone una diligenza qualificata che si sostanzia anche in un’adeguata consapevolezza delle norme e dei rischi;
- Mancata valutazione delle pubblicazioni e delle attività di ricerca dei “professionisti”.