Garanzie bancarie, assicurative e dogana: regimi speciali, dazi e iva
Il commercio internazionale richiede sempre più l’impiego di garanzie bancarie o assicurative per sospendere e differire il pagamento dei diritti di confine (essenzialmente dazi e iva). I modelli da utilizzare per il contratto di garanzia sono quelli concordati con ABI e ANIA.
L’operatore economico può chiedere l’autorizzazione ad avere una garanzia globale e cioè su tutti i debiti doganali che insorgono oppure una garanzia isolata.
La garanzia una o tutte può coprire le seguenti categorie :
- a) custodia temporanea
- b) regime di transito unionale/regime comune di transito
- c) regime di deposito doganale
- d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione
- e) regime di perfezionamento attivo
- f) regime di uso finale;
- g) conto differito
In caso di escussione, l’istituto che emette la garanzia si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità doganali (beneficiario) fino al limite dell’importo massimo, senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
Le dogane devono concedere semplificazioni documentali e procedurali ai soggetti AEO i quali godono anche di interessanti riduzioni delle garanzie.