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Sanzioni doganali: ulteriori chiarimenti su contrabbando, sanzioni e disposizioni complementari nazionali

L’Agenzia delle dogane e monopoli con la circolare 22/D del 28 ottobre 2024 fornisce i “ primi chiarimenti applicativi-sanzioni amministrative per operazioni doganali in linea”  in materia di applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle disposizioni nazionali complementari a quelle unionali previste dal decreto legislativo 141/2024 (riforma doganale 2024).

In particolare, il suddetto atto di prassi chiarisce che:

  1. La violazione, disciplinata dall’art.79 del predetto decreto e cioè contrabbando per infedele dichiarazione, si verifica, “…oltre che in presenza di indicazione scorretta degli elementi tradizionali dell’accertamento, anche in caso di errata liquidazione dei diritti (ad esempio, mediante l’indicazione di un’aliquota non conforme del dazio doganale o dell’IVA)…” . Chiarisce che i riferimenti ai “diritti di confine dovuti” è relativo ai diritti che, a seguito del controllo la parte è tenuta a corrispondere in più, a qualsiasi titolo, rispetto a quelli dichiarati. Quindi, c’è da chiedersi se la debenza d’iva dovuta allo splafonamento per incapienza, sia da ricondurre a tale fattispecie;
  2. Nell’ambito degli interessi si ricorda che: “Per il rispetto del principio di proporzionalità, qualora dal calcolo dei diritti di confine distintamente considerati si determinino saldi sia positivi che negativi, ai fini del calcolo dei diritti dovuti, i saldi negativi devono essere sottratti ai saldi positivi”.Quindi si ammette la possibilità di compensare gli interessi tra i diversi singoli della dichiarazione doganale;
  3. In caso di classificazione errata “le eventuali differenze complessive di diritti dovuti in più rispetto a quelli dichiarati, conseguenti ad esempio ad una diversa classificazione, costituiscono la misura su cui calcolare la sanzione per la violazione” e pertanto individuare eventuali condotte rilevanti ai fini penali;
  4. In merito alla punibilità del contrabbando si effettua la seguente differenziazione:
  • Al di sotto dei 10.000 euro: sanzione amministrativa;
  • A partire da 10.000 euro; sanzione penale;
  • A partire da 50.000 euro: applicazione dell’aggravante.

Bisogna inoltre ricordare che l’articolo 112 del decreto 141/2024 dispone prevede la possibilità per l’autore della violazione, di estinguere i reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa. La disposizione in parola non prevede altre condizioni e neanche stabilisce termini temporali per accedere all’istituto. E’ importante ricordare che:

  1. In particolare, la parte può definire la propria posizione, ancorché l’Ufficio doganale non abbia determinato la misura della sanzione, anche mediante il ricorso al ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.L.vo 472/1997;
  2. L’istituto previsto dall’articolo 112 non pregiudica la facoltà della parte di presentare eventuale istanza di revisione della dichiarazione ai fini del rimborso, nel rispetto della normativa unionale che regola la procedura di rimborso e sgravio.

Questa circolare dovrebbe essere condivisa all’interno delle aree doganali degli operatori economici AEO allo scopo di sviluppare l’adeguata conoscenza doganale e fare in modo che le sanzioni vengano gestite nel modo migliore possibile assicurandone una bassa frequenza.

Parimenti, la gestione di origine, valore e classificazione ricopre un ruolo centrale nella compliance AEO alla luce delle nuove disposizioni sanzionatorie.

Per approfondimenti si consiglia:

riforma dogana 2024

AEO