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GSE, sanzioni, proporzionalità e valutazione dei dati: necessità di valutazione completa

La sentenza del Consiglio di Stato n.4387 del 16 maggio 2024 ci porta a riflettere ancora sull’esercizio del potere sanzionatorio esercitato dal GSE S.p.A.  I principi di diritto trattati hanno un’utilità generale per chi si occupa di FER ed elettricità poiché possono essere applicati dagli impianti (officine elettriche) per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alle configurazioni dell’autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili (CER); la domanda principale è: può il GSE negare degli incentivi sulla base di un dossier fotografico senza valutare gli altri dati forniti dal soggetto responsabile dell’impianto? La risposta è negativa.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che: “…Ad avviso del Collegio, la rilevata discordanza tra la fotografia della cabina inverter/trasformatore caricata sul portale e quella scattata in sede di sopralluogo non costituisce, di per sé sola, elemento idoneo a provare la mancata conclusione dei lavori al 31 dicembre 2010, smentendo le plurime evidenze di segno contrario derivanti non solo dai chiarimenti e dai documenti integrativi trasmessi dalla società nell’ambito del procedimento di verifica, ma dallo stesso dossier fotografico caricato sul portate che raffigura l’impianto completo di tutte le schiere di moduli installati…” ed ancora “…la documentazione fotografica trasmessa dalla ricorrente raffigura sia il completamento delle varie componenti (cabina inverter/trasformatore e moduli fotovoltaici) sia, nel suo complesso, la visione di insieme dell’impianto ultimato…”.

Un aspetto molto importante è la valutazione complessiva del comportamento  della società ricorrente che si è caratterizzato per la seguente circostanza: “…La società ha, peraltro, fornito ulteriori elementi a comprova dell’avvenuto completamento dei lavori alla data del 31 dicembre 2010, al fine di dissipare i dubbi determinati dal confronto tra le due foto della cabina inverter – quella contestata e quella scattata in sede di sopralluogo-e dalle rimanenti foto del dossier (in particolare, la terza, la quarta e la quinta) che raffiguravano le schiere complete dei moduli….”; ciò a parere di chi scrive costituisce un importante esercizio della valutazione del soggetto agente e dell’applicazione proporzionale della sanzione che si può tradurre, in estrema sitensi, nella seguente affermazione: qual è l’interesse pubblico leso? Se c’è una lesione, come e quanto si è manifestata?

Infatti, allo scopo di evitare che la discrezionalità di valutazione si traduca in arbitrarietà senza controllo, i giudici ribadiscono ancora una volta che il GSE è tenuto a fornire in modo ragionevole, motivato, proporzionale un’adeguata giustificazione delle proprie scelte che comprenda tutti gli elementi, nessuno escluso, del comportamento del soggetto responsabile dell’impianto: “…l’onere di dimostrare l’effettività degli elementi fondativi della decadenza incomba, ai sensi dell’art. 2967 c.c., sul G.S.E. Una volta esaurita la fase dell’ammissione agli incentivi della società istante ed effettuati (con esito positivo) i previsti controlli, infatti, la decadenza, che si fonda sull’accertamento della violazione rilevante, deve essere sorretta da elementi effettivi, solidi e verificati, non essendo certo sufficiente connotare di inverosimiglianza la (peraltro plausibile, sul piano tecnico) spiegazione alternativa fornita da controparte. Il GSE, infatti, può legittimamente avanzare dubbi e richieste di chiarimenti, la confutazione dei quali, tuttavia, spetta allo stesso e non può nuovamente gravare sull’azienda, peraltro costretta a motivare scelte che reputava legittime a distanza di molti anni dalla loro effettuazione (Cons. Stato, sez. II 3 gennaio 2024 n. 125; sez. II, 1 marzo 2023, n. 2144; 2 maggio 2023 n. 4349)…”.