Autoconsumo, energia elettrica, consorzi e accise: alcune considerazioni sulla giurisprudenza
La Corte di Cassazione conferma che l’esenzione dell’accisa per l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili (con impianti superiori a 20 KWH), nell’ambito di un consorzio, si applica solo alla parte consumata dall’azienda produttrice (titolare dell’officina elettrica) e non anche a quella ceduta ai consorziati.
In primo luogo, vale la pena ricordare l’articolo 52 comma 1 del decreto legislativo 504/1995 (Testo Unico Accise o TUA) il quale recita che: “…1. L’energia elettrica (codice NC 2716) e’ sottoposta ad accisa…al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio…” individuando, in questo modo, nella fornitura e quello del consumo il momento generativo dell’imposta.
Inoltre, il medesimo articolo alla lettera b) del comma terzo stabilisce che: “…è esente dall’accisa l’energia elettrica…b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni…”.
In merito all’autoproduzione di energia elettrica, la giurisprudenza ha evidenziato le peculiarità che di seguito si espongono. In primo luogo, la Corte di Cassazione ( con l’ordinanza n.20123 emessa dalla Sez V Num. 20123 del 13 luglio 2023), nella sua ricognizione dei parte del quadro generale della normativa sulla tassazione della generazione elettrica, ha definito:
- “…Obbligati al pagamento dell’accisa sono, tra gli altri, anche «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» (art. 53, comma 1, lett. b), TUA), purché non esclusi dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 52, comma 2, TUA. E, per…”;
- “…L’officina di produzione è «costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi» (art. 54, comma 1, TUA)…”;
- “…l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 [il cosiddetto decreto Bersani], attuativo della direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, stabilisce che, agli effetti del menzionato decreto, «autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la Corte di Cassazione – copia non ufficiale produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»…”;
La medesima ordinanza ha confermato che la definizione di autoproduttore di energia elettrica contenuta al punto c) non può essere applicata alla disciplina delle accise sull’energia elettrica giacchè: “…la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la definizione di autoproduttore contenuta nel decreto Bersani non è mutuabile a fini fiscali, né è decisiva la nozione civilistica di consorzio a tal fine, laddove l’art. 52, comma 3, lett. b), TUA prevede la esenzione dalle accise unicamente per l’autoproduttore che consumi autonomamente l’energia elettrica prodotta e, dunque, non può essere applicata ai consorzi di produzione, che cedono l’energia prodotta a beneficio delle imprese consorziate…”.
D’altronde, continuano gli Ermellini, da un punto di vista di politica legislativa “…le finalità del decreto Bersani, in linea con la direttiva n. 96/92/CE sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell’energia elettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l’armonizzazione della tassazione degli Stati membri della UE in materia di accise sui prodotti energetici…”. Al riguardo si ricorda M.Maducchi secondo cui: “…Tale interpretazione non è affatto scontata, se non altro perché esiste una norma di legge (l’art. 2, comma 2 del cd. Decreto Bersani, il d.lgs. n. 79 del 1999) che definisce come autoproduttore non soltanto chi produce energia elettrica e la consuma per usi propri ma anche colui che comunque fornisce l’elettricità a taluni soggetti qualificati….”
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di esenzione delle accise per le officine elettriche azionate da fonti rinnovabili di cui alla lettera b) comma terzo dell’articolo 52 TUA la Suprema Corte ha rilevato che“…l’esenzione unicamente alla società consortile che produce l’energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l’ipotesi in cui la società consortile ceda l’energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull’energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass. n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa…” ribadendo, ancora, che “…«In tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.».
Sempre in merito al quesito se l’esenzione d’accisa da elettricità da fonti rinnovabili si applica anche alla cessione tra consorziati, vale la pena ricordare l’ordinanza 25111 della quinta sezione della Corte di Cassazione emanata il 23 agosto 2023 la quale enuclea i seguenti principi di diritto che confermano quanto sopra rilevato.
In particolare, “….In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020)…” e “…In tema di accíse, le società consortili costituite per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell’art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ‘ratione temporis’, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l’energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019)…”