La definizione del valore in dogana, AEO e compliance
Il valore in dogana delle merci, come già evidenziato, rappresenta insieme alle loro origine, quantità e qualità determinata attraverso la classificazione, uno degli elementi sintomatici dell’obbligazione doganale poiché concorre all’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite a livello unionale.
Il quesito 1.3.3 del QAV (questionario di autovalutazione) dell’AEO prevede che: “…a) In che modo e da chi viene stabilito il valore in dogana? b) Quali misure di garanzia della qualità adottate per garantire la corretta determinazione del valore in dogana (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare, altri mezzi)? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?…”
Si basa principalmente, per la sua determinazione, sul criterio del valore della transazione che considera il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione; tale corrispettivo rappresenta il principale elemento di determinazione del valore anche se deve essere adeguato.
Infatti, quest’elemento si fonda essenzialmente sul pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate; per tale ragione, si estende a tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
Il valore in dogana, nell’adozione di questo criterio, impone la ricorrenza della circostanza per cui non debbano esistere restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti: la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento; il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.
Altresì, il valore si fonda su una definizione complessiva ed effettiva del prezzo giacché quest’ultimo deve includere i seguenti elementi nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto; il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt’uno con la merce; il costo dell’imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali; le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
Oltre alle suddette tipologie di costi vi sono altri elementi che possono concorrere a determinare ulteriormente il prezzo effettivamente pagato o da pagare: materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; materie consumate durante la produzione delle merci importate; i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell’Unione e necessari per produrre le merci importate.
Quanto descritto si articola ed si arricchisce con le seguenti ipotesi: i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore.
Sotto un profilo probatorio, è necessario che le maggiorazioni del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma siano effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
Laddove il valore in dogana delle merci non possa essere determinato applicando gli elementi sopra indicati, necessita l’impiego dei seguenti criteri:
- il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;
- il valore calcolato attraverso la somma del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
- di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione dell’Unione; del costo o del valore del trasporto.
Per spirito di completezza, si aggiunge che l’errata valutazione degli elementi essenziali dell’obbligazione doganale può originare la necessità di modificare la dichiarazione doganale per ciò che concerne gli elementi sintomatici dell’obbligazione doganale: ciò, de facto, determina la necessità di rideterminare il valore dei beni introdotti o da introdurre nel territorio doganale dell’Unione europea.