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Antidumping, AEO e compliance

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Importare dall’estero? Aumenta l’ampiezza del proprio sourcing e supply chain ma richiede la conoscenza dei dazi antidumping oltre a quella dell’origine non preferenziale oppure preferenziale.   Le politiche europee rappresentano un aspetto importante di chi opera nel commercio internazionale. Infatti, Corte di Cassazione con due recenti pronunce ha affermato riportato l’attenzione su tale tema e ha confermato il suo allineamento con i principi formulati dalla giurisprudenza UE secondo cui  “…l’annullamento del regolamento istitutivo dei dazi antidumping in virtù di una sentenza resa dal Tribunale della UE non determina lo spostamento del termine triennale di decadenza ai fini del rimborso dei dazi indebitamente pagati, termine che resta ancorato alla data del versamento (Cass. n. 26825 del 19/09/2023)…”[Corte di Cassazione Sez V 29728 del 26 ottobre 2023] e ancora “…l’illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, che consenta di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all’importazione versati in applicazione di detto regolamento…”[Corte di Cassazione Sez V del 2685 del 19 settembre 2023]. A parte tali interessanti sentenze ricche di conseguenze pratiche per gli operatori economici (incluse anche le PMI) , è opportuno segnalare che le importazioni in UE possono esse oggetto di misure di reazione rispetto a pratiche commerciali ritenute scorrette, che pur non essendo poste dagli operatori economici europei, su quest’ ultimi scaricano le possibili conseguenze sanzionatorie: si tratta delle misure antidumping e di alcuni tipi di sovvenzioni.

In tali ipotesi, l’autorità competente ad operare per il recupero dei dazi legati ad una procedura di dumping è l’ufficio dell’autorità doganale individuato in relazione all’ insorgenza dell’ obbligazione doganale.

La prima delle misure  in esame (antidumping) si applica in costanza di quattro condizioni:

  • l’ esistenza della pratica di dumping consistente in un prezzo di vendita  di  un prodotto esportato nel mercato comunitario risulta  inferiore  a quello dello stesso prodotto in vigore sul mercato d’ origine della merce;
  • l’ esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;
  • il nesso causale tra il pregiudizio e il dumping;
  • interesse unionale sostanziato nella circostanza che i benefici derivanti dalla introduzione del dazio antidumping devono  essere  superiori ai costi che ne deriverebbero .

Invece, le misure antisovvenzione, interessano le importazioni e usufruiscono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle  proprie  imprese.

Quest’ultime si manifestano con l’applicazione di dazi compensativi giustificati da un aiuto di Stato specifico, da un grave pregiudizio a carico degli operatori comunitari, da un nesso eziologico tra pregiudizio e sussidio e, infine, dalla considerazione che i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori  ai costi che ne deriverebbero.

Completano il quadro, le salvaguardie che sono misure attivate in caso di grave danno agli operatori unionali causato da distorsioni del mercato.

Quest’ultime sono richieste nel caso di: incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame; esistenza di una grave crisi attuale o di  una  minaccia  di  potenziale crisi di un settore produttivo comunitario, derivante  da  un  repentino  e sostanziale incremento delle importazioni; l’ interesse fiscale, commerciale ed industriale  dell’ Unione.

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La tematica dei dazi antiduming deve essere inquadrata, in via preliminare, nell’ ambito della legislazione della WTO la quale specifica che  “ An anti-dumping measure shall be applied only under the circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and pursuant to investigations initiated and conducted in accordance with the provisions of this Agreement. The following provisions govern the application of Article VI of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations”.

Inoltre, i dazi antidumping si giustificano attraverso un pregiudizio effettivo, dimostrato e descritto rispetto a parametri obiettivi e cioè “a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products”.

In altri termini, tali misure tarifarrie impongono l’analisi del nesso eziologico tra la causa e gli effetti di una misura generatrice di dumping; infatti, vale la pena ricordare che: “The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities”.

A livello unionale, la disciplina dei dazi antidumping si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 dell’ 8 giugno 2016 per il quale è possibile imporre un dazio  antidumping su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’ Unione causi un pregiudizio.

Il dazio antidumping richiede implica l’ accertamento del pregiudizio notevole, della minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’ industria dell’ Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria.

L’ accertamento di un pregiudizio, attivato su denuncia, si basa sulla quantificazione del volume delle importazioni oggetto di dumping con i loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comune e dell’incidenza di tali importazioni sull’ industria dell’Unione.

In particolare, per “industria dell’Unione”, il legislatore unionale ha inteso il complesso dei produttori di prodotti simili nell’ Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria.

La tutela dell’interesse dell’industria europea, in caso di particolare urgenza, può imporre l’adozione di misure provvisorie a condizione che sia stato avviato un procedimento; sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un’adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni, sia stata accertata a titolo provvisorio l’esistenza del dumping; l’ interesse dell’ Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l’ offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato.

Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle misure adottate; tuttavia, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell’apertura dell’inchiesta.

Devono però ricorrere le seguenti condizioni: le importazioni siano state registrate; agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni; il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’ importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’ inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’ effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

Bisogna, però aggiungere che se l’ industria dell’ Unione o un’ altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall’ entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell’ inchiesta originaria e prima o dopo l’ istituzione delle misure, i prezzi all’ esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell’ Unione, la Commissione può riaprire l’ inchiesta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata abbia presentato informazioni sufficienti a giustificare la riapertura dell’ inchiesta e la tale organo unionale ne abbia completato l’ analisi.

L’ inchiesta può anche essere riaperta, alle condizioni indicate nel primo comma, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro. I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’ aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.

Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’ intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’ esportazione.