compliance e AEO

Autotutela, AEO, compliance e delega fiscale

L’autotutela, come indicato dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.55, insieme ad altri istituti previsti dallo Statuto del contribuente, è stata oggetto di alcune modifiche contenute dalla “bozza del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Prima di entrare nel vivo della riforma, vale la pena segnalare che l’autotutela:

  1. secondo l’articolo 19 del decreto legislativo 546 del 31 dicembre 1992, può essere esercitata dall’amministrazione finanziaria avverso atti accertativi, quelli esecutivi, i dinieghi o i mancati rimborsi;
  2. pur potendo essere presentata dal contribuente/operatore economico, l’autotutela “…costituisce un potere esercitabile d’ufficio dalle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente…”;
  3. deve rispondere a ragioni di interesse pubblico, essere orientata a una determinata “causa”, nonché a criteri di logica e di imparzialità, buon andamento, leale collaborazione e ragionevolezza;
  4. è un istituto deflattivo del contenzioso tributario previsto dall’articolo 2-quarter del decreto legge n.564/94 e dal decreto ministeriale n.37 dell’11 febbraio 1997.

In linea con quanto previsto con la legge di delega fiscale,  l’autotutela, se la suddetta bozza viene confermata, dovrebbe essere classificata in due specifiche tipologie: quella obbligatoria e quella facoltativa.

Infatti, sembra che le norme da aggiungere allo statuto del contribuente prevedono quanto segue:

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA: << 1. L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull’individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria. 2. L’Amministrazione finanziaria non procede all’annullamento d’ufficio ovvero alla rinuncia all’imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, nonché in caso di atti definitivi, decorsi tre mesi dalla definitività per mancata impugnazione. 3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall’Amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.

AUTOTUTELA FACOLATIVA: <<1. Fuori dai casi di cui all’art. 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. 2. Trova applicazione il comma 3 dell’articolo 10-quater>>.

A prescindere dalle opinioni della dottrina, in ambito doganale sarebbe molto utile prevedere che l’autotutela attivata da un operatore economico autorizzato (AEO) in materia di origine, valore e classificazione sia automaticamente considerata come “obbligatoria”.

Il Legislatore, infatti, dovrebbe bilanciare gli interessi della certezza del diritto, della promozione della compliance doganale basata sullo status dell’AEO con la necessità dell’operatore economico di vedere accolta o, almeno (!) presa in considerazione, la propria istanza senza dover ricorrere necessariamente all’autorità giudiziaria.

Infatti, vale la pena aggiungere, che l’operatività dei flussi doganali include anche delle controverse di modico valore le quali, quasi sempre, vengono risolte applicando il ravvedimento operoso che si traduce nell’accettazione della pretesa dell’amministrazione doganale.

L’AEO, vale la pena ricordare, è l’unica autorizzazione doganale che modifica la qualificazione dell’operatore economico come affidabile in particolare riferimento ai pilastri dell’obbligazione doganale: origine, valore, classificazione. Pertanto, la decisione doganale in esame rappresenta uno status giuridico particolarmente rilevante che, però, rappresenta l’applicazione di principi generale dell’ordimento.