accise e imposte di consumo

Le reti interne di distribuzione dell’energia elettrica. Gli adempimenti del titolare del POD e il superamento del consumo di 1.200.000 Kwh annui

La corretta gestione dell’accisa sull’energia elettrica passa dalla precisa identificazione del soggetto obbligato, dalla misurazione e da una corretta documentazione dei consumi. Per questa ragione è utile conoscere la circolare 21/2026 dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Tale testo di prassi, al suo articolo 19, analizza un tema molto importante per gli operatori: le reti interne di distribuzione e il relativo trattamento ai fini delle accise

Le reti interne di distribuzione dell’energia elettrica regolate dall’articolo 19 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) 10 marzo 2026.

L’obiettivo di tale norma è quello di garantire una corretta imputazione dei consumi e dell’imposta rispetto ai diversi utilizzatori di tale energia, prelevata da un unico punto di presa, evitando che il consumo complessivo dell’energia utilizzata venga cumulato, in maniera non consentita, in capo ad un unico soggetto.

In tal modo il decreto intende evitare che la concentrazione dei consumi suddetti (maturati da differenti soggetti giuridici) venga imputata ad un unico soggetto, consentendogli di beneficiare, in maniera non legittima, del criterio di tassazione forfettario per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili.

Ai sensi del decreto del 10 marzo 2026:

  1. per rete interna si deve intendere “una rete privata di distribuzione dell’energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, collegata ad un punto di prelievo attraverso il quale la medesima energia elettrica è messa a disposizione, in tutto o in parte, del relativo titolare e di una pluralità di utilizzatori nell’ambito del medesimo sito”;
  2. per “sito industriale, commerciale o di servizi condivisi” si deve intendere ““sito unitario nel quale, pur essendo presenti elementi di discontinuità, si realizzino produzioni o attività tra loro integrate”.

Questo paradigma impositivo presuppone che un paradigma impositivo si basa:

  1. sulla specificità dei livelli di consumo e, quindi, di tassazione, riferibili alle singole entità “industriali e commerciali” ubicate in un medesimo sito, in modo da consentire l’applicazione del cennato criterio forfettario di tassazione unicamente in capo ai soggetti che soddisfano il necessario presupposto di consumo.
  2. il carico d’imposta (determinato in maniera coerente con i livelli di consumo singolarmente imputabili ai soggetti giuridici operanti nel sito) afferente al consumo complessivo di energia elettrica transitata per l’unico punto di prelievo viene concentrato in capo al soggetto titolare del POD;
  3. l’installazione, a valle del punto di prelievo, di misuratori interni alla rete utili alla misurazione dei consumi relativi ai singoli utilizzatori dell’energia elettrica.

Il titolare del POD deve comunicare l’esistenza della rete al proprio fornitore e denunciare all’UADM competente i misuratori interni installati nonché il superamento della soglia di consumo mensile di 1.200.000 kWh sia da parte degli utilizzatori ubicati nel sito sia da .parte sua

Infine, per quanto riguarda il decreto MEF 10 marzo 2026 si ricorda che quest’ultimo:

  1. disciplina le disposizioni sull’accisa sull’energia elettrica prevista dagli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del Testo Unico delle Accise (TUA);
  2. non incide sui presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione, ma completa il quadro normativo primario, assicurando uniformità applicativa e certezza operativa;
  3. affronta il tema delle rete interne di distribuzione analizzate in dottrina da ELIA, Alessio “Soggetti passivi delle accise sull’energia elettrica e contratto di global service” Diritto e pratica tributaria, 2014, 2, CEDAM – WOLTERS KLUWER, parte II, p. 297; ELIA Alessio L’accisa e le imposte di consumo (2019-2024) Diritto e pratica tributaria, 2025, n. 1, CEDAM – WOLTERS KLUWER, p. 297.