Responsabilità 231 e compliance doganale: rischi, presidi organizzativi e prospettive di evoluzione

Il rapporto tra la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e la compliance doganale assume crescente rilievo a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, in materia di disciplina doganale e sistema sanzionatorio delle accise.
L’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 individua, in particolare, le conseguenze sanzionatorie per l’ente (operatore economico) in relazione alle fattispecie della omessa dichiarazione ed infedele dichiarazione. Infatti, la rilevanza della normativa doganale ai fini della responsabilità dell’ente non comporta, tuttavia, che ogni irregolarità dichiarativa o violazione amministrativa determini automaticamente l’applicazione del decreto: occorre verificare la configurabilità di uno specifico reato-presupposto e la sussistenza dei criteri di imputazione previsti dalla legge.
In tale contesto, il modello di organizzazione e gestione (MOG) deve essere costruito sulla base di una mappatura dei rischi effettivamente presenti nei processi aziendali. La sua efficacia preventiva richiede protocolli proporzionati alle caratteristiche dell’impresa, attribuzione chiara delle responsabilità, controlli documentabili, formazione periodica e flussi informativi idonei a consentire la vigilanza sull’attuazione del sistema.
La compliance doganale non può quindi esaurirsi nell’adozione formale di procedure o nella verifica occasionale delle dichiarazioni. Deve configurarsi come un processo continuativo di identificazione, prevenzione, rilevazione e correzione delle anomalie, che coinvolga le funzioni aziendali interessate e assicuri un raccordo adeguato con l’Organismo di Vigilanza.
L’evoluzione del quadro normativo impone, inoltre, di aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi, considerando le fattispecie penalmente rilevanti in materia di contrabbando e accise, le violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea e le ulteriori aree di rischio connesse alla tutela dell’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti. L’eventuale rilevanza di ciascuna materia ai fini del D.lgs. 231/2001 deve essere accertata sulla base delle specifiche disposizioni applicabili, distinguendo le norme già vigenti dalle proposte di riforma.
In questa prospettiva, un sistema integrato di compliance doganale può contribuire non soltanto alla prevenzione degli illeciti, ma anche alla tracciabilità delle decisioni, alla gestione delle anomalie e al rafforzamento dell’affidabilità dell’impresa nei rapporti con autorità, fornitori, spedizionieri e partner commerciali.