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Le principali attività doganali sensibili ai fini del decreto legislativo 231/2001: alcune osservazioni operative ed approfondimenti

 

La disciplina del decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato dell’ “ente” si estende ai reati legati all’attività doganale e a quegli delle accise come confermato dal decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

Il MOG non può essere generico o meramente formale. Deve essere basato sui rischi specifici legati all’attività dell’impresa. Deve prevedere presidi concreti ed effettivamente realizzabili nel contesto aziendale. La mancata adozione del MOG (modello di organizzazione e gestione) è un elemento sintomatico della colpa di organizzazione la quale rimane sempre da provare in sede di procedimento penale. Inoltre, il modello di organizzazione e gestione deve prevedere un adeguato processo di formazione continua.

La disciplina in esame vive oggi una fase di riforma e include la tutela del made in, tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta, le accise e violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea e, infine, l’intelligenza artificiale.

La responsabilità amministrativa da reato richiede:

  1. La commissione di un reato-presupposto;
  2. La colpa in organizzazione dell’ente e cioè una carenza organizzativa rilevante e un MOG effettivo ed idoneo;
  3. L’autore materiale della condotta e la sua posizione all’interno dell’organizzazione;
  4. L’interesse o il vantaggio dell’ente;
  5. Controlli e monitoraggi adeguati e flussi comunicativi verso l’Organismo di Vigilanza (OdV).

Le principali aree doganali sensibili ai fini del decreto legislativo 231/2001

  • Omessa presentazione delle merci (omessa dichiarazione)
  • Introduzione di merci non unionali senza corretta dichiarazione;
  • Uscita irregolare di merci unionali;
  • Dichiarazioni infedeli;
  • Incoerenza fra documentazione commerciale, logistica e dichiarazione doganale;
  • Uso improprio di codici documento o certificazioni.

Nell’ambito della classificazione tariffaria le principali aree di rischio sono:

  • Utilizzo doloso di una voce con aliquota inferiore;
  • Descrizioni merceologiche generiche o non coerenti;
  • Mancato recepimento di ITV, regolamenti di classificazione:
  • Assenza di un processo per valutare l’affidabilità della classificazione

Per quanto riguarda il valore in dogana si ricordano i seguenti rischi:

  • Omissione di royalties, licenze;
  • Dichiarazione di prezzi non adeguati;
  • Mancata inclusione di tutti gli elementi necessari per una completa formulazione del valore ai sensi della normativa vigente.

C’è poi l’origine i cui rischi sono legati alle seguenti aree:

  • Falsa o irregolare prova dell’origine;
  • Mancata verifica delle dichiarazioni del fornitore;
  • Dichiarazione dell’origine non supporta da documenti e dati.

In merito ai regimi speciali i rischi possono essere:

  • Mancato appuramento dei regimi;
  • Uso diverso da quello autorizzato;
  • Superamento dei limiti stabiliti;
  • Contabilità doganale incompleta;
  • Utilizzo di luoghi, stabilimenti o operatori non inclusi nell’autorizzazione.
  • Con specifico riferimento al transito si ricordano: la mancata presentazione del T1 all’ufficio di destinazione, la consegna di merci nello stabilimento senza l’appuramento del T1, inosservanza del termine della presentazione, mancata gestione delle discrepanze, utilizzo di luoghi, stabilimenti non inclusi nell’autorizzazione.

In quest’ottica l’operatore economico che mira ad un’internazionalizzazione sostenibile deve creare una mappatura prudenziale dei rischi basata su un approccio di risk management e soprattutto deve dotarsi di una struttura di professionisti doganali capaci di promuovere monitoraggio e aggiornamento della struttura aziendale e delle sue procedure attraverso anche matrici RASIC e root cause analysis, richiedere e gestire autorizzazioni doganali, campionare le bollette, realizzare audit sui fornitori e gli spedizionieri (customs broker).

Come scritto sopra, la responsabilità amministrativa da reato dell’ente copre ora anche: “il made in, tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta, le accise e violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea e, infine, l’intelligenza artificiale” ed è in fase di riforma.

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Per chi volesse approfondire la materia, in dottrina si ricordano Barbara Bennato la quale in “La nuova disciplina in materia di sanzioni per la violazione di misure restrittive dell’Unione europea (d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211)” ha affermato che l’adozione del Decreto legislativo 211 del 30 dicembre 2025: “ si tratta di una scelta tecnica che trova la sua giustificazione nel rilievo che le misure restrittive europee perseguono obiettivi di rilevanza pubblica, pienamente conformi ai principi costituzionali e alla tutela delle finalità giuridiche previste dalla legge penale e come tali sono considerate parte integrante e permanente del sistema giuridico italiano. Non più eccezioni o strumenti temporanei, ma elementi strutturali e consolidati nel nostro ordinamento” mentre N. Ferraris “un sistema nel quale la valutazione dell’idoneità del modello è ricondotta a criteri più tecnici, omogenei e verificabili. L’impostazione si inserisce in una prospettiva che intende rendere la responsabilità dell’ente più coerente con le esigenze della governance moderna, riducendo la variabilità interpretativa e favorendo la diffusione di modelli realmente efficaci sotto il profilo preventivo. La proposta non introduce un paradigma nuovo, ma razionalizza gli elementi già presenti nella prassi, offrendo alle imprese e agli operatori un quadro più chiaro per la gestione delle attività di prevenzione”. G.Giannusa scrive che: “ le disposizioni comuni [del D.lgs 141/2024] mirano a creare un sistema integrato ed efficace per affrontare il fenomeno del contrabbando e le violazioni amministrative in ambito doganale. Questo approccio consente alle autorità di gestire le violazioni in modo proporzionato e uniforme, distinguendo tra reati gravi e comportamenti meno rilevanti, ma sempre con un focus sull’efficacia e la deterrenza” in  Il contrabbando dopo la riforma doganale 2024: cosa cambia”  . Invece, per quanto riguarda le accise si ricorda F.Rinaldini in Giurisprudenza penale “Luci e ombre della riforma dei reati in materia di accise”.

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Dogana Sostenibile “Compliance doganale, decreto legislativo 231/2001 e tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta dei prodotti agroalimentari” https://www.doganasostenibile.it/2026/06/04/compliance-doganale-decreto-legislativo-231-2001-e-tutela-dei-segni-di-indicazione-geografica-e-denominazione-protetta-dei-prodotti-agroalimentari/ ;

A.Elia “Il PIC (programma interno di compliance) e il modello di organizzazione e gestione (MOG) previsto dal decreto legislativo 231/2001” https://www.doganasostenibile.it/2026/04/12/il-pic-programma-interno-di-compliance-e-il-modello-di-organizzazione-e-gestione-mog-previsto-dal-decreto-legislativo-231-2001/

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE LEGATA ALLE OPERAZIONI DOGANALI, AL COMMERCIO INTERNAZIONALE E ALLE ACCISE: UNA BREVE RICOSTRUZIONE NELLA PROSPETTIVA DELLA RIFORMA in Rivista 231 A. Elia

A.Elia G.Giannusa Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale