compliance e AEO

Importazioni frazionate e classificazione doganale: il caso Prestige Rijwielen (T-529/25). Parti o prodotti finiti?

I componenti importati per produrre un bene finito devono essere classificati con la voce doganale di quest’ultimo se ricorrono le seguenti condizioni: dichiarazione del medesimo rappresentante, presso il medesimo ufficio doganale per l’immissione in libera pratica mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte,  proprietà del medesimo destinatario dopo la loro immissione in libera pratica nonostante siano fatturati da due fornitori diversi e trasportati in containers separati, scaglionati nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi.

In sintesi, la separazione temporale delle importazioni di componenti non impedisce, di per sé, la classificazione doganale come se fossero un prodotto finito presentato in modo non assemblato.

E’ questa la conclusione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione ampliata, 7 ottobre 2026 procedimento T-529 /25, Prestige Rijwielen la quale, tra gli altri, nel proprio punto 33 rileva che “Le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento. Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza del 27 settembre 2007, Medion e Canon Deutschland, C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punti 36 e 37 e giurisprudenza citata)” e i punti 43 e 44 prevede che

  • “ […] la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate scaglionate su più settimane o più mesi non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico oggetto, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 28 e giurisprudenza citata)”
  • “Infatti, la circostanza che i componenti che costituiscono un oggetto completo siano oggetto di una presentazione in dogana simultanea non è una conditio sine qua non per constatare che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «oggetto (…) presentato smontato o non montato», ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC. Si tratta soltanto di un indizio che consente di dedurre una siffatta constatazione, che deve essere valutata parallelamente alle altre circostanze pertinenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, punti 25 e 30 e giurisprudenza citata)”.

Si tratta di un’interpretazione allineata alla regola generale d’interpretazione 2 lettera a) della nomenclatura combinata per cui “) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato”.

Ciò implica la rideterminazione della voce doganale, dell’aliquota daziaria da applicare e delle misure fiscali e non fiscali relative.

Più in particolare,

  1. Gli importatori non possono più sostenere che i componenti debbano essere classificati separatamente perché arrivati in spedizioni diverse, provenienti da fornitori diversi o dichiarati a distanza di settimane o mesi.
  2. Le autorità doganali e l’EPPO (Ufficio europeo dei mercati) hanno il potere di collegare le dichiarazioni tramite riferimenti comuni alle fatture, quantità corrispondenti, un dichiarante e un ufficio doganale condivisi e un cambiamento di rotta rispetto all’importazione di prodotti finiti.
  3. Il rischio è maggiore quando i componenti rientrano in una voce doganale con dazi inferiori rispetto al prodotto finito, soprattutto quando i dazi di difesa commerciale si applicano solo all’articolo assemblato. La riclassificazione può quindi comportare ulteriori dazi doganali, antidumping e compensativi, nonché procedimenti penali come quelli legati all’applicazione delle disposizioni sul contrabbando e la dichiarazione infedele.

Per concludere questa sentenza impone una revisione dell’attività doganale e soprattutto un aggiornamento al modello di organizzazione e gestione (decreto legislativo 231/2001) e dei processi di classificazione aziendali su cui si basa anche la gestione dell’AEO.