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Semplificazioni per la circolazione, accise e nuovo contesto normativo dal 13 febbraio 2023

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’imposta riveste un ruolo fondamentale sia per il rischio fiscale sia per la necessità di semplificazione.

Per tale ragione, l’articolo 30 della direttiva 2020/262 stabilisce che gli Stati membri possono stabilire delle semplificazioni.

semplificazione circolazione accise
semplificazione circolazione accise

Tale norma recita: “…procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all’obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione…” .

Le procedure semplificate, secondo l’articolo 31, possono essere concordate tra più Stati membri mentre l’articolo 32 prevede il caso di “acquisto fatto da privati” per cui “…L’accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale, e trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro dal privato, è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati…”

Infine si ricorda che il 13 febbraio 2023 (save the date) entrano in vigore gli articoli 30,31,32, della direttiva 2020/262 del  19 dicembre 2019. Questi articoli entrano in vigore insieme ad altri.

Questa direttiva entrata in vigore venti giorni dopo la data della sua pubblicazione:

  • È stata recepita in Italia decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180;
  • aggiorna il TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Lgs. n. 504 del 1995).