Autoconsumo diffuso e comunità energetica di cittadini
Il TIAD di ARERA dispone che nella configurazione di comunità energetica dei cittadini, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole imprese e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
- c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione gestiti da un produttore facente parte dalla comunità energetica di cittadini oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete.
Vale la pena aggiungere che Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso ed è incompatibile con il regime di scambio sul posto.