accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Rimborso accisa energia elettrica

La Dogana italiana ha chiarito che la decadenza biennale del rimborso d’accisa sull’energia elettrica non si applica se:

– il rapporto tributario è in corso;

– il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;

– il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.

Ha aggiunto che il rimborso dell’intero credito è possibile solo in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.

Questa nota informativa adegua l’operato delle Dogane alla giurisprudenza prevalente (Corte Cassazione) e dottrina.