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Rimborso accisa energia elettrica
La Dogana italiana ha chiarito che la decadenza biennale del rimborso d’accisa sull’energia elettrica non si applica se: – il rapporto tributario è in corso; – il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate; – il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto. Ha aggiunto che il rimborso dell’intero credito è possibile solo in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo. Questa nota informativa adegua l’operato delle Dogane alla giurisprudenza prevalente (Corte Cassazione) e dottrina.