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Valore in dogana e rifiuti

Il commentario n.15 del Compendium for customs valuation 2022 della TAXUD analizza la determinazione del valore in dogana dei rifiuti che possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: a) rifiuti dai quali estrarre materiale da riciclare; b) rifiuti che possono essere oggetto di successive lavorazioni; c) rifiuti da distruggere. Il criterio principale dal quale partire per la determinazione del valore in dogana dei rifiuti è costituito dal prezzo pagato o da pagare, preferibilmente, indicato o legato ad un contratto.

Il commentario n.15 sulla base delle normali pratiche doganali segnala che normalmente:

  1. i rifiuti dai quali estrarre materiale da riciclare vengono immessi in libera pratica in UE in virtù di un contratto di compravendita;
  2. i rifiuti che possono essere oggetto di successive lavorazioni per poter essere rigenerati vengono normalmente destinati al regime del perfezionamento attivo. In questo caso, il valore dei prodotti compensatori ( nuovi beni ottenuti attraverso la lavorazione) viene individuato in anticipo attraverso l’applicazione del criterio secondario diverso cioè dal prezzo di transazione basato cioè sul prezzo pagato o da pagare;
  3. in caso di rifiuti da distruggere alla base dell’operazione doganale non c’è una vendita poiché l’esportatore intende smaltire tali articoli. Pertanto, considerando che l’importatore effettua un servizio contro la corresponsione di un compenso da parte dell’esportatore si potrebbe pensare, secondo il commentario TAXUD in esame, di adoperare un valore simbolico.

Infine, vale la pena aggiungere che tale commentario rappresenta un elemento d’’analisi interessante per la gestione dell’AEO poiché il QAV (questionario di autovalutazione) richiede di sapere come tale  (insieme ad origine e classificazione) dell’obbligazione doganale viene gestito.

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