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Valore in dogana e prodotti difettosi o danneggiati

La Direzione generale tasse e dogane dell’UE (TAXUD) ha emanato il Compendio per il valore in dogana edizione 2022. Il Commento n.2 di tale testo analizza il caso di modifica del valore in dogana per importazione di beni difettosi o danneggiati. In particolare, con riferimento all’articolo 132 del regolamento 2447/2015: “…Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci…se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica; b) il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni: i) un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana; ii) un obbligo legale applicabile alle merci; c) l’adeguamento è effettuato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana…”. Le disposizioni sulla garanzia possono essere indicate anche all’interno di un documento separato ma facilmente riconducibile ai beni importati.  Richiedono, inoltre, che il prezzo convenuto sia stato modificato rispetto alle previsioni contrattuali coinvolgendo esclusivamente il venditore e il compratore originari.

La TAXUD segnala che l’autorità doganale nazionale deve basare il suo accoglimento sulla ricorrenza delle seguenti condizioni da verificare in capo al produttore/esportatore che deve: a) accettare e confermare l’esistenza di difetti di produzione; b) adottare le necessarie misure correttive; c) modificare il prezzo pagato e convenuto nel contratto.

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