compliance e AEO

Dogana e tutela del marchio, disegni, modelli e diritto d’autore

L’analisi della tutela dei diritti proprietà intellettuale con riferimento ai benefici degli accordi di libero scambio e all’AEO richiede una descrizione di quali sono i “diritti di proprietà intellettuale”.

Iniziamo  col ricordare il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” il quale, di concerto con il codice civile, definisce il marchio come segno distintivo d’impresa composto da “i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa  da  quelli di altre imprese; e ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  chiaro tale   da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della  protezione  conferita  al titolare” e dotato di capacità distintiva e liceità: in merito a quest’ultimi aspetti, il codice della proprietà intellettuale stabilisce all’articolo 13 comma 1 che: “…1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio…”mentre all’articolo 14 “…1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi…” ed anche “…2. Il marchio d’impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e’ registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo…”.

Tale marchio d’impresa rappresenta uno strumento distintivo che può essere adoperato in modo esclusivo dal soggetto che ha provveduto alla registrazione attraverso la proposizione di una domanda ad hoc e, secondo l’articoloc15 del CPI il quale al terzo comma specifica che  “…limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini…” e puntualizza al quarto comma “…La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare…”.

Vengono poi i disegni e i modelli che, secondo l’articolo 31 del CPI “…possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale…” . E’ interessante ai fini doganali capire cosa si intende per prodotto e cioè “…. qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto…”.

I disegni e modelli devono possedere i caratteri della novità ed individualità[2].

Il regolamento in parola include anche la tutela di “… un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione…”.

Nell’ambito della disciplina nazionale, gli articoli 1 e 2 della legge 633/1941 prevedono rispettivamente che “…Sono protette…le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore…” mentre l’altra norma menzionata puntualizza che “…In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell’architettura; 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico…”.

a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;

  1. b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
  2. c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( 4 );

  1. b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
  2. c) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

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