AEO, dogana e tutela diritti proprietà intellettuale
L’AEO e l’impiego degli accordi di libero scambio e, in generale, l’effettuazione di operazioni doganali impongono il rispetto della tutela riservata ai diritti di proprietà intellettuale.
Il quadro giuridico è delineato dal regolamento n.608/2013 del Parlamento e del Consiglio europei del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, il quale già nel proprio secondo considerando afferma che: “…La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo…”.
A tale enunciato di carattere programmatico, si deve aggiungere il quarto considerando che definisce il ruolo dall’autorità doganale e cioè: “…Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale in conformità della normativa doganale dell’Unione, e per effettuare adeguati controlli su tali merci al fine di prevenire operazioni non conformi alle leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale…” ribadendo che “… Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo doganale, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché agli utilizzatori e alle associazioni di produttori…”infatti, continua “… Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale…”.
Parimenti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale può intrecciarsi con la protezione della salute la quale rappresenta un aspetto della gestione del rischio in dogana; infatti nell’undicesimo considerando viene segnalato che: “…per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doganale dell’Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali medicinali siano dirottati sul mercato dell’Unione…”.
Sempre in termini di descrizione generale del contesto normativo, è importante segnalare che:
– la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si estende anche agli altri Stati membri diversi da quello ove l’infrazione è stata verificata oltre a garantire un’adeguata informazione dei soggetti lesi;
– la previsione del blocco dello svincolo delle merci allo stato estero reputate contraffatte o usurpative, allo scopo di avviare un procedimento inteso ad accertare se sussiste una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
Un commento
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