Dogana e tutela dei brevetti, ritrovati vegetali, semiconduttori, indicazione geografica
Il novero dei diritti di proprietà intellettuale da tutelare anche attraverso il coinvolgimento della dogana, comprende anche i brevetti, alla privativa per ritrovati vegetali, alla topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione, al modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell’Unione; alla denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione e, infine, all’indicazione geografica cui si intende dedicare un’attenzione specifica.
Il brevetto secondo il primo comma dell’articolo 45 del CPI ha ad oggetto “…le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale…”; è da ricondurre nell’ambito del brevetto la registrazione di un modello di utilità definito dall’articolo 82 della predetta fonte normativa come “…nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti…”.
Rientrano in quest’ambito le privative per nuove specie vegetali che appartengono al loro “ costitutore” ovvero la persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente.
La tematica delle privative vegetali è regolata dal regolamento n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali secondo cui questi diritti di proprietà intellettuale hanno ad oggetto “…per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie…” e per varietà si intende “…per «varietà» si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere: definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato….”. E’ necessario che la varietà, per essere oggetto di privativa, possegga le seguenti caratteristiche: distinzione, omogeneità, stabilità e novità.
Poi la topografia di un prodotto a semiconduttori e cioè una serie di disegni correlati, fissati o codificati che rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. Ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in un qualunque stadio della sua fabbricazione. Trova definizione e tutela nell’articolo 87 del CPI secondo cui “…prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica…”. Questa tipologia di prodotto trova piena tutela, anche in caso di importazione, nell’articolo 95 del predetto testo normativo che recita quanto segue: “…a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonchè la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e’ fissata la topografia…”.
Inoltre, per i settori farmaceutico e fitosanitario si ricordano rispettivamente il certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali e il certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.
Per quanto concerne la tutela dell’indicazione geografica si evidenzia quanto segue. In ambito unionale, il primo ordine di tutela è fornito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, secondo il quale istituisce un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti garantendo: una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
In particolare, ai fini del suddetto regolamento la denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
Invece, l’indicazione geografica è costituita da un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Sono definiti simboli dell’Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.