compliance e AEO,  free trade agreement

Ancora un approfondimento sul MERCOSUR da parte di ADM

MERCOSUR UE ADM

L’avviso dell’Agenzia delle dogane e monopoli sull’“Applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’UE e gli stati firmatari del MERCOSUR. principali contenuti delle linee guida in materia di origine preferenziale” condivide i seguenti chiarimenti:

  1. Trattamento preferenziale (dazio ridotto o annullato): Il principio generale è che il trattamento tariffario preferenziale non viene applicato automaticamente: deve essere richiesto dall’importatore e dimostrato tramite specifica documentazione di origine. La richiesta avviene normalmente nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, ma l’accordo consente anche una richiesta successiva all’importazione entro due anni. L’intero sistema si fonda principalmente sull’autocertificazione dell’origine da parte dell’esportatore;
  2. Attestazione d’origine: esportatori in UE: REX; esportatori nei paesi MERCOSUR:  Argentina  Brasile e Uruguay adottano sistemi basati sui rispettivi identificativi fiscali nazionali (CUIT, CNPJ e RUT) e consentono agli esportatori di emettere direttamente attestazioni di origine. Il Paraguay invece, almeno nella fase iniziale, utilizzerà soltanto il sistema tradizionale dei certificati di origine emessi da organismi autorizzati. Per questo motivo l’accordo introduce un importante regime transitorio: per un massimo di cinque anni gli Stati del Mercosur potranno utilizzare, oltre all’autocertificazione, anche un “certificato di origine” rilasciato da enti autorizzati come camere di commercio o organismi riconosciuti sulla base delle legislazioni nazionali. Sebbene venga definito “certificato”, dal punto di vista giuridico, questo documento che dimostra l’origine sarà considerato nella UE come una forma di attestazione di origine.
  3. Origine preferenziale: Questo status può essere ottenuto attraverso una delle seguenti modalità: essere interamente ottenuto in una delle parti; essere prodotto esclusivamente con materiali originari; essere sufficientemente trasformato attraverso lavorazioni specifiche definite dalle regole di origine del prodotto. In merito a quest’ultimo ambito definito anche “Product Specific Rules (PSR)” si ricordano le seguenti regole:  – il cambio di classificazione tariffaria; – lavorazioni produttive specifiche; – limiti percentuali all’utilizzo di materiali non originari; – combinazioni di più requisiti contemporaneamente;
  4. Cumulo bilaterale: ciò significa che materiali originari dell’UE utilizzati in lavorazioni nel Mercosur possono essere trattati come originari del Mercosur, e viceversa. Tale meccanismo favorisce l’integrazione delle catene produttive tra le due aree economiche, consentendo alle imprese di suddividere le lavorazioni senza perdere il beneficio dell’origine preferenziale;
  5. Duty drawback: L’accordo non vieta infatti il rimborso o la sospensione dei dazi sui materiali non originari impiegati nella produzione di beni esportati con origine preferenziale. Questo rappresenta un vantaggio notevole per i produttori che utilizzano il regime di perfezionamento attivo, poiché permette di evitare costi doganali aggiuntivi sulle materie prime importate.
  6. il principio della “non alterazione”: un prodotto originario che transita attraverso Paesi terzi non deve essere modificato o trasformato durante il trasporto. Sono consentite soltanto operazioni necessarie alla conservazione delle merci o alla gestione logistica, purché il prodotto rimanga sotto controllo doganale. Questo serve a evitare triangolazioni o manipolazioni che potrebbero compromettere l’autenticità dell’origine preferenziale dichiarata.

Per approfondimento sull’origine preferenziale e la compliance doganale: “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale