Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: un problema per AEO, SOAC e CBAM: il MOG come strumento per monitorare e scoraggiare

Le condotte ascrivibili alle fattispecie previse dall’articolo 2638 del codice civile rappresentano un’insidia per le diverse forme di compliance previste dai seguenti schemi:
- AEO: perché rappresentano infrazioni gravi che possono minare la dimostrazione dell’osservanza della normativa;
- SOAC: quando entrerà in vigore questo status richiede che il titolare possa dimostrare il rispetto della normativa e sia privo di specifiche sanzioni;
- CBAM: il dichiarante CBAM autorizzato presuppone che il richiedente non sia responsabile di gravi infrazioni alla normativa.
In particolare, l’articolo 2638 cod. civ. prevede la tutela penale delle funzioni di vigilanza affidate alle autorità pubbliche rispetto a molteplici condotte che ne «ostacolano» l’esercizio (cfr. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, Marino, in motivazione); tutela che è affidata a due distinte e autonome fattispecie:
- La dichiarazione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. Si tratta di un reato di mera condotta, che nel caso dell’occultamento di fatti deve concretarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, senza risolversi nel mero silenzio sulla loro esistenza (Corte Cass Sez. 6, n. 40164 del 09/11/2010)
- Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. E’ un delitto a forma libera di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169 – 01; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271442 – 01).
Si ricordi la sentenza n.8290 della V Sezione penale della Corte di Cassazione dell’8 ottobre 2025.
Si tratta di fattispecie che rientrano tra i reati presupposto previsti dal decreto legislativo 231/2001[1] e possono avere una diretta applicazione nella pratica doganale e nella gestione degli adempimenti legati alle accise.
Il sistema di controllo e gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001 si basa sulla colpa di organizzazione la quale, infatti, rappresenta, secondo la Corte di Cassazione Sez IV penale 4 marzo 2026 n.8397, un elemento importante per l’individuazione della responsabilità dell’ente. In particolare, “colpa di organizzazione” vuol dire colpevole omissione dell’adozione delle misure richieste dalla normativa in via cautelare per evitare la commissione di reati. La colpa in organizzazione può avere delle ricadute importanti nella gestione delle attività doganali e di quelle legate al commercio internazionale (segnatamente previste dal decreto legislativo 211/2025) ma può anche fornire interessanti contributi di riflessione in materia di SOAC (accise).
In termini generali, la responsabilità da reato degli enti rappresenta una responsabilità che coniugando insieme i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo configura un tertium generis compatibile, secondo la consolidata giurisprudenza (SS.UU 38343 del 24 aprile 2014) con i principi costituzionale di:
- responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza;
- imputazione oggettiva
In questa prospettiva il criterio dell’interesse dell’ente rappresenta una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante e cioè nel momento della commissione del fatto ed ha natura soggettivo mentre l’elemento del vantaggio dell’ente ha oggettiva come valutazione ex post sulla base degli effetti concreti del reato (ex multis si ricorda la sentenza 22586 del 17 aprile 2024).
In caso di reati colposi di evento, la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente (azienda) dell’obbligo di effettuare azioni basate sulla diligenza necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità: è punita la condotta del soggetto agente piuttosto che l’evento conseguenza della prima. E’ necessaria, però, la dimostrazione della colpa di organizzazione che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo; più concretamente, ciò si manifesta come un riscontro del deficit organizzativo che consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Spetta, invece, all’accusa dimostrare:
- l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente;
- L’interesse dell’ente nella condotta della persona fisica previa l’individuazione della dinamica del collegamento tra l’azione della persona fisica e l’interesse dell’ente (Corte Cassazione Sez VI 27735 del 18 febbraio 2010).
E’ possibile infatti parlare di violazione colpevole di una regola cautelare.
In materia di accise, 231 e colpa si può approfondire con:
C.Diana Riforma-dei-reati-in-materia-di-accise-ed-impatto-sul-mog-231 in IUSTLAB.
F.Rinaldini Luci e ombre della riforma dei reati in materia di accise in Giurisprudenza penale
G.Drommi Accise e imposta di consumo: l’importanza nei modelli “231” in Il Doganalista
Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in Giurisprudenza penale;
Santoriello La complessa sorte dei reati doganali e la responsabilità degli enti in Rivista 231
A.Elia G.Giannusa Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale
[1] A.Casaluce Note in tema di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza” in Giurisprudenza Penale https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/07/Casaluce_gp_2021_7-8.pdf