accise e imposte di consumo

Circolare 13 Agenzia dogane e monopoli 13 giugno 2025: le novità per il depositario in materia di cauzioni

La circolare 13/D pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025 in merito le novità normative disposte dal decreto legislativo. 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995). Tutte le nuove disposizioni analizzate dalla circolare n.13/d hanno un’efficacia temporale differita al 1° gennaio 2026, salvo il nuovo sistema di qualificazione di soggetto obbligato accreditato (SOAC).

Verranno di seguito analizzati, con diversi interventi mirati, i seguenti aspetti:

  1. Circolare n.13/d e cauzione (fideiussioni bancarie, assicurative cauzioni);
  2. Circolare n.13/d e SOAC;
  3. Circolare n.13/d e disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica;
  4. Circolare n.13/d e ritardato pagamento dell’accisa o delle imposte di consumo;
  5. Circolare n.13/d e produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione;
  6. Circolare n.13/d e imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti;
  7. Circolare n.13/d e autorizzazioni alla vendita al dettaglio di prodotti liquidi da inalazione e di aromi;
  8. Circolare 13/d e autorizzazioni alla vendita al dettaglio delle cosiddette nicotine pouches;
  9. Circolare 13/d e sussidi ambientalmente dannosi (SAD).

L’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 lettere c), d) e u)

  • Specifica il parametro temporale del criterio suppletivo di determinazione della cauzione prestata. Infatti, segnala che la stessa non può essere, in ogni caso, inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo realizzate nei dodici mesi solari precedenti. Nella concreta operatività del deposito fiscale può realizzarsi l’assorbimento della regola ordinaria di calcolo dell’importo della garanzia (pari al 10 per cento dell’accisa gravante sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell’impianto) da parte del prevalente criterio suppletivo, ora meglio predeterminato nelle modalità di applicazione.
  • attribuisce, in via diretta ed autonoma, al depositario autorizzato gli oneri di tempestivo adeguamento della cauzione prestata che non risulti più idonea (entro trenta giorni dalla scadenza del termine entro il quale va versata l’imposta dovuta sulle immissioni che hanno comportato la variazione dell’importo) nonché di immediata comunicazione dell’avvenuto adempimento (entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento) all’Ufficio delle dogane;
  • rinvia all’applicazione dell’art. 64 del TUA (testo unico accise contenuto nel decreto legislativo 504/1995) concernente le norme di chiusura in materia, salvo disposizioni particolari stabilite per i singoli prodotti.

In termini operativi, da questa nuova impostazione normativa discende che:

  • il depositario autorizzato il 1° gennaio 2026 dovrà verificare che la cauzione prestata sia adeguata confrontando l’importo con il valore medio dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo (i.c.) mensili effettuate tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2025 (trattasi evidentemente di dodici mensilità). Qualora tale valore medio risulti pari o superiore all’importo della cauzione prestata del 10 per cento, l’esercente procederà ad integrarla entro il 15 febbraio 2026 ed avrà cura di darne informazione all’Ufficio delle dogane entro dieci giorni dalla data di avvenuto adeguamento (ultima data utile 25 febbraio 2026). A regime, l’applicazione della disposizione di che trattasi comporta che il depositario autorizzato verifichi mensilmente l’importo della cauzione dovuta e, nel caso in cui riscontri variazioni pari o superiori al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata, proceda al suo adeguamento nei termini prescritti.
  • qualora il valore medio dell’imposta dovuta valutato distintamente nel mese di febbraio 2026 (i.c. dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026), risulti inferiore al 110 per cento dell’importo della cauzione prestata, nessun adeguamento è richiesto;
  • se il valore medio dell’imposta dovuta valutato ad aprile 2026 (i.c. dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026) risulti non inferiore al 110 per cento dell’importo della cauzione prestata, l’esercente procede al suo adeguamento entro il 16 maggio 2026, ossia entro trenta giorni dal 16 aprile 2026, data prevista per il pagamento dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo del mese di marzo (il cui incremento ha evidentemente causato un valore medio dell’imposta dovuta superiore della cauzione prestata di almeno il 10 per cento).

Nel ridisegnare l’obbligo tributario in questione, all’esonero per i soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità si sostituisce quella del SOAC.

In materia di cauzione per il trasporto, la lett. d) apporta una modifica integrativa, a fini sistematici, al comma 4 dell’art. 6 del TUA, trasponendovi la disposizione di cui al comma 435 dell’art. 1 della legge n. 207/2024, in origine relativa ai soli trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli art. 62-quater.1 e 62-quater.2 del TUA, che confluisce quindi, inalterata, nel medesimo TUA. Richiamando il contenuto della disposizione di rango primario confluita nel TUA, nell’esercizio di tale potestà il sistema delle regole di valutazione della affidabilità e notoria solvibilità viene quindi a completarsi con l’acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito interessati (requisito che viene così generalizzato anche agli altri prodotti sottoposti ad accisa) e con la necessaria verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei soggetti richiedenti. Per lo stringente regime che lo contraddistingue, l’esonero dall’obbligo di prestare la garanzia sulla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non rientra tra i benefici collegati al riconoscimento del nuovo status di SOAC.

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