accise e imposte di consumo,  circular economy

Circolare 13 Agenzia dogane e monopoli 13 giugno 2025: le imposte di consumo sugli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio

L’imposta di consumo sugli oli lubrificanti sui bitumi di petrolio ed altri prodotti è oggetto di chiarimenti da parte della circolare 13/d pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025 avente ad oggetto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 recante il testo unico sulle accise).

L’imposta di consumo non armonizzata si applica agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio e ai loro prodotti succedanei che potrebbero aumentare in un contesto di circular economy. Anche in questo caso, sarebbe interessante che le tecniche di produzione e gli approcci basati sulla sostenibilità e circolarità del ciclo economico potessero determinare dei benefici e semplificazioni a favore dell’operatore economico.

Si applica ai suddetti prodotti quando sono importati, acquisiti attraverso una cessione intracomunitaria oppure destinati, messi in vendita, impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione; ciò vale sia per i prodotti lubrificanti puri sia miscelati con altre sostanze.

L’articolo 62 sull’ “imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti” del testo unico delle accise prevede che: “ Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l’aliquota stabilita nell’allegato I:  a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora:  1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;  2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume. 3. L’imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea […]”.

La circolare 13/2025 prevede quanto segue: ” Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti – art.1, comma 1, lettera r) In materia di imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e su altri prodotti, la lett. r) procede ad un’integrale sostituzione dell’art. 62 del TUA operando una ragionata ricollocazione testuale delle disposizioni di cui si compone la vigente formulazione al fine di una maggiore organicità e chiarezza dei precetti. Fatto presente che la struttura dell’imposta non armonizzata resta immutata, si illustrano di seguito le novità più rilevanti: – una più evidente parificazione del regime impositivo degli oli lubrificanti e dei bitumi, da una parte, e dei c.d. prodotti succedanei, dall’altra (commi 1 e 2); – la specificazione dei criteri di liquidazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti e nelle altre merci definitivamente importate o di provenienza unionale, applicata limitatamente al quantitativo effettivamente presente e in base all’aliquota normale prevista dall’Allegato I (comma 3)”. 

Il suddetto atto di prassi aggiunge che: ” l’eliminazione del richiamo alle provviste di bordo di aerei o navi simmetricamente alla loro avvenuta espunzione dalle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui al D.Lgs. n. 141/2024, di abrogazione del TULD. Il trattamento esente da imposta di consumo sugli oli lubrificanti riforniti per i suddetti impieghi continua a trovare la base giuridica nel nuovo, specifico, comma 4 dell’art. 62 del TUA e vale negli stessi ambiti previsti per i prodotti energetici ai sensi dei punti 2 (navigazione aerea) e 3 (navigazione marittima) della Tabella A allegata al TUA, ora espressamente richiamati; – la distinta riproduzione dei casi in cui l’imposta di consumo non trova applicazione rispettivamente sui bitumi e sugli oli lubrificanti, confermando le destinazioni d’uso già beneficiarie del trattamento di favore (comma 5); – una forte semplificazione dell’obbligo di contabilizzazione dei prodotti lubrificanti, aprendo alla possibilità per gli esercenti di assolvere lo stesso mediante la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario e considerati omogenei (comma 7). Atteso che tale modalità di rendicontazione è finalizzata alla determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti e costituisce oggetto di riscontro in sede di esecuzione dei previsti inventari periodici sui prodotti lubrificanti, la tenuta delle contabilità in forma aggregata è subordinata a preventiva approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sarà cura delle norme di attuazione identificare, per quanto qui interessa, i criteri di omogeneizzazione dei prodotti lubrificanti pregiudiziali alla concreta attivazione della misura di semplificazione”.