compliance e AEO

Schema correttivo sanzioni tributarie e AEO: alcune considerazioni sul nuovo testo e sulla natura giuridica dell’AEO

Il parere favorevole della VI Commissione permanente (Finanze) sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie. Atto n. 262” indica alcuni chiarimenti in merito al sistema sanzionatorio doganale e il ruolo dell’AEO.

In primo luogo, prende atto che: “che la normativa doganale nazionale, già modificata dal decreto  legislativo n. 141 del 2024, così come modificata dell’articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, non sembra tenere in debita considerazione la figura dell’operatore economico autorizzato (AEO); considerato, quindi, che le regole sanzionatorie dovrebbero prestare maggiore attenzione all’affidabilità di tale figura, che assume lo status di AEO attraverso un processo di audit condotto direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli”.

Alla luce delle modifiche riportate nel parere in commento si indica sotto il nuovo testo dell’ articolo 12 dello schema di decreto con le novità evidenziate:

“1. All’Allegato 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 88:

1) al comma 1:

1.1.) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) quando all’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;»;

1.2) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni

a) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;

b) all’articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

  1. a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
  2. b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;

b-bis) All’articolo 103, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Tali violazioni, se non in grado di incidere sul livello di affidabilità dell’operatore, non dovranno essere considerate ai fini della valutazione dell’accesso o del mantenimento dello status di AEO.”

1-bis. Dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Nel caso di violazione commessa da un soggetto AEO, si presume che la stessa sia stata commessa a titolo di colpa, a meno che si dimostri che la stessa costituisce un’ipotesi di frode ai sensi della normativa unionale”.

2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;

3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono aggiunte le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;

  1. c) l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (Estinzione del reato – Cause di non punibilità) -1. Salvo quanto previsto dal comma 2,per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.

L’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell’Agenzia.

  1. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e all’articolo 14, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale.»”.

Si ricordi che Confindustria nel proprio paper “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie– Considerazioni e proposte di modifica“ ha scritto “Un ulteriore profilo di interesse, che non trova alcuna positiva esplicitazione né nel decreto delegato, né nel correttivo in esame è la figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO), che si sottopone volontariamente ad un procedimento di confronto e audit dell’autorità doganale che lo rende un partner affidabile e che, come avviene in tutta Europa, andrebbe promossa e sostenuta”.

E’ interessante condividere alcune considerazioni in merito alla natura giuridica dell’autorizzazione AEO. Tale status, in particolare, rappresenta un elemento accidentale e non obbligatorio dell’obbligazione doganale e ha la peculiare funzione quella di “definire e qualificare” il soggetto passivo il quale, per l’effetto, diviene affidabile nell’ambito di un rapporto di cooperazione partecipativa con l’amministrazione doganale.

Rappresenta un provvedimento amministrativo rilasciato, sulla base della normativa unionale, dall’amministrazione doganale nazionale. E’valido su tutto il territorio doganale unionale e, se in presenza di un accordo di mutuo riconoscimento, anche con paesi terzi; inoltre, pur essendo normata in atti normativi doganali è importante evidenziare che costituisce un’autorizzazione che si fonda su una valutazione complessiva della struttura e del funzionamento del soggetto istante.  Possiede, pertanto, una natura onnicomprensiva della complessità aziendale.

Nello specifico, l’AEO presuppone un’istruttoria, imperniata sull’audit, comprensiva non solo degli aspetti meramente doganali (come la gestione degli elementi sintomatici dell’obbligazione doganale) ma anche di aspetti strutturali e soggettivi del soggetto istante che si sostanziano tanto nel possesso di alcuni criteri quanto nella capacità di controllo, monitoraggio e reazione della compagine aziendale rispetto all’accadimento di eventi dannosi o potenzialmente dannosi; in altre parole, il titolare della predetta autorizzazione deve dimostrare un’adeguata capacità di controllo e correzione delle proprie attività insieme ad altri requisiti indicati dalla normativa unionale e, comunque, riconducibili al canone della diligenza qualificata.

Come sopra accennato, si giustifica alla luce del rapporto di cooperazione partecipativa tra soggetto attivo e passivo dell’obbligazione doganale e si manifesta nei procedimenti amministrativi di natura doganale tanto su istanza di parte quanto su iniziativa dell’amministrazione; a parere di chi scrive dovrebbe essere onere di entrambe le parti dell’obbligazione tributaria qualificare, dal punto di vista soggettivo, il titolare dell’AEO.

L’AEO, in altre parole, è affidabile perché possiede un’autorizzazione che qualifica l’operatore economico, come dotato di un’affidabilità onnicomprensiva, globale e basata sul canone della diligenza qualificata propria che, a sua volta, impone un monitoraggio continuo delle funzioni aziendali di maggiori rilevanza e l’attenzione costante verso i cambiamenti normativi che impattano sui business aziendali.

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