Olio di oliva: un bene strategico per l’UE. La Corte dei Conti fornisce le proprie raccomandazioni per migliorare il settore

La relazione speciale 01/2026 della Corte dei Conti europea intitolata “I sistemi di controllo per l’olio di oliva nell’UE. Un quadro completo, ma applicato in modo disomogeneo” offre un interessante analisi del quadro economico e normativo dell’olio di oliva il quale rappresenta un bene oggetto di export, import, processi di perfezionamento attivo. L’olio di olivo rappresenta un interessante settore al quale si applicano tematiche relative all’origine preferenziale (Accordi di libero scambio come il MERCOSUR) e all’origine non preferenziale.
Perché l’olio d’oliva è importante per l’UE? Secondo la Corte dei Conti “L’olio d’oliva è un prodotto di punta per l’Unione europea che ne è il primo produttore, consumatore ed esportatore a livello mondiale” da ciò discende che “ La reputazione dell’UE per il suo olio d’oliva genuino e di alta qualità è fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale e della salute pubblica”.
Come si analizza l’olio di oliva? L’olio di oliva deve essere analizzato attraverso l’analisi chimico-fisica in un laboratorio riconosciuto e una valutazione organolettica da parte di un panel di assaggiatori riconosciuto Invece, per l’olio di oliva extra vergine devono essere verificati 15 parametri. La normativa consente agli Stati membri di verificare la conformità a tali parametri in un ordine qualsiasi (purché siano tutti verificati) o seguendo l’ordine definito nel regolamento (UE) 2022/2105, fino a quando una delle prove non dimostri la mancata corrispondenza dell’olio alla categoria dichiarata. Il controllo della categoria è considerato completo se tutte le caratteristiche sono state verificate o se si constata che l’olio non possiede una delle caratteristiche previste.
Si ricorda la sentenza n.48 emessa il 17 febbraio 2020 dalla Commissione tributaria dell’Umbria seconda sezione per la quale ai fini della valutazione delle caratteristiche chimiche ed organolettiche di olio di oliva extravergine prodotto in un paese non facente parte dell’UE non è applicabile il regolamento CEE secondo cui il controllo deve essere effettuato anche nello stato di produzione dell’olio. Circa le prove di assaggio del prodotto (cd. panel gustativo) il regolamento europeo n. 1348/2013 determina le modalità di effettuazione delle prove di assaggio ma non prevede alcun obbligo documentale specifico a pena di nullità cosicché il verbale redatto, deve seguire le regole della legge nazionale (DL 83/12 art. 43 commi 1ter-5)
La Corte rileva che:
- che esiste un quadro giuridico completo[1] dell’UE per i controlli di conformità sull’olio d’oliva, che però gli Stati membri non applicano appieno;
- vi sono carenze nei sistemi di controllo,principalmente per quanto riguarda i contaminanti diversi dagli antiparassitari.
- i controlli di tracciabilità non sempre consentono di identificare l’origine di un prodotto[2];
- gli Stati membri dovrebbero effettuare un numero minimo di controlli all’anno, da pianificare sulla base di un’analisi dei rischi. Dovrebbero riferire i risultati dei propri controlli alla Commissione e disporre di un sistema di sanzioni e penali che sia efficace, proporzionato e dissuasivo.
Si indicano le raccomandazioni della Corte dei Conti europea:
- Rafforzare la supervisione della Commissione sui sistemi di controllo dell’olio d’oliva degli Stati membri;
- Chiarire le norme per la miscelazione di oli di oliva vergini diversi;
- Migliorare gli orientamenti relativi ai controlli dei contaminanti nell’olio d’oliva;
- Chiarire e fornire orientamenti sui requisiti in materia di controllo della tracciabilità;
- Migliorare la tracciabilità dell’olio d’oliva;
[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; regolamento (UE) 2022/2104 sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva; regolamento (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva.
[2] Nella relazione si legge: “ La tracciabilità dell’olio d’oliva è disciplinata:
- dal regolamento sulla legislazione alimentare generale, che prevede che le imprese del settore alimentare e dei mangimi siano in grado di identificare almeno il fornitore diretto dei beni acquistati (“una fase prima”), nonché i destinatari o i clienti immediatamente successivi ai quali hanno consegnato le merci (“una fase dopo”) –
tale requisito non si applica al di fuori dell’UE;
- dalla regolamentazione dell’UE in materia di norme di commercializzazione per l’olio di oliva che prevedono specificamente l’indicazione del luogo di origine, nonché la tenuta di registri atti a comprovare l’origine e altre informazioni che figurano sull’etichetta.
70 Secondo le norme di commercializzazione dell’olio di oliva, l’etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini deve indicare il luogo di origine. Per gli oli di oliva originari dell’UE dovrebbe essere possibile risalire alla zona geografica di raccolta delle olive e al frantoio di spremitura. Per gli oli di oliva di origine non-UE dovrebbe essere possibile risalire al paese di origine. Per ottemperare a tale obbligo, specifici operatori devono tenere documenti e registri che consentano di identificare l’origine dell’olio di oliva e di verificarne la corrispondenza con le informazioni riportate in etichetta”.