compliance e AEO,  valore in dogana

La dogana detta nuove regole per la forfettizzazione del valore in dogana

L’Agenzia delle dogane e monopoli fornisce nuove istruzioni sulla richiesta di semplificazione e forfettizzazione del valore in dogana effettuata attraverso l’autorizzazione “CVA” customs value agreement.

Il 24 novembre ha pubblicato la circolare n . 30/2025 “sulla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci ai sensi dell’articolo rt . 73 del reg .(ue ) 952/2013 (cdu) e in sostituzione della circolare n . 5/ d/2017” con cui ha indicato che la semplificazione deve:

– essere autorizzata su istanza di parte;

– può riguardare sia gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana, conformemente all’articolo 70, par. 2 del CDU, sia gli elementi da aggiungere e sottrarre ad esso, di cui agli art. 71 e 72 del CDU;

– essere ammessa per il solo regime dell’importazione;

– può essere concessa solo nei casi in cui il valore in dogana delle merci importate è determinato con il metodo del valore di transazione di cui all’art 70 del CDU (codice doganale dell’Unione europea).

Perché è importante chiedere la semplificazione del valore in dogana?

La semplificazione del valore in dogana deve essere richiesta per: a) determinare con certezza gli elementi del valore in dogana che all’atto dell’importazione non possono ancora essere conosciuti; b) evitare il ricorso alle dichiarazioni semplificate.

Infatti, la richiesta della semplificazione del valore deve essere motivata da condizioni oggettive che sono:

  1. la sproporzione del costo amministrativo connesso all’utilizzo della dichiarazione semplificata;
  2. il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione.

Le condizioni soggettive sono le seguenti:

  1. assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, come previsto dall’art. 39, lettera a), del codice;
  2. il sistema contabile utilizzato compatibile con i principi contabili generalmente accettati, applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
  3. organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa in relazione alla gestione dei flussi di merci e dotata di un sistema di controllo interno, che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari.

E’ evidente che le condizioni soggettive sono alcuni dei criteri per l’affidabilità dell’AEO il quale rappresenta l’autorizzazione che qualifica, come affidabile, l’operatore economico.

Come posso presentare la domanda per ottenere la CVA (semplificazione valore)? E’ necessario che l’operatore economico presenti la sua domanda attraverso il Customs Decisions System – CDS.

Come è fatta la domanda di CVA? La domanda di CVA è composta da: intestazione; informazioni sul richiedente; informazioni generali; informazioni specifiche.

In sede di compilazione della domanda, il richiedente deve proporre il metodo ovvero la formula da applicare per individuare un determinato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Inoltre, nella medesima domanda, il richiedente dovrà anche indicare puntualmente i motivi della scelta del metodo/formula di calcolo proposto/a.

La CVA è sottoposta a monitoraggio? affinché il valore autorizzato sia attuale alla data di accettazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci importate, va effettuato un monitoraggio annuale della decisione di semplificazione, secondo modalità e termini indicati nella nota di notifica dell’autorizzazione atteso che il suddetto monitoraggio va parametrato alle peculiarità di ogni autorizzazione.

La semplificazione del valore in dogana rappresenta un importante aspetto del valore in dogana il quale costituisce un’area rilevante ai fini della compliance dell’AEO. Infatti il quesito 1.3.3 del QAV (questionario di autovalutazione) dell’AEO prevede che: “…a) In che modo e da chi viene stabilito il valore in dogana? b) Quali misure di garanzia della qualità adottate per garantire la corretta determinazione del valore in dogana (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare, altri mezzi)? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?…”