compliance e AEO

Dogane, AEO e garanzie

Le garanzie (fideiussioni bancarie, assicurative e le cauzioni) giocano un ruolo importante nella gestione della operatività doganale, dei regimi speciali e customs compliance (AEO).

In ambito doganale, la garanzia può essere globale o singola, per diritti potenziali (regimi doganali sospensivi come il perfezionamento attivo, il perfezionamento passivo, l’uso finale, il deposito doganale e l’ammissione temporanea) oppure certi come quelli relativi all’autorizzazione per il pagamento periodico differito cui è attribuito un conto di debito.

La garanzia globale unica (CGU) possiede la natura giuridica di autorizzazione doganale e viene rilasciata dalla competente autorità nazionale attraverso il sistema delle customs decisions; costituisce una garanzia a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti all’obbligazione doganale esistente e/o potenziale e ad altri oneri, se del caso, connessi a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali. Copre i diritti potenziali perché relativi a regimi speciali e quelli esistenti relativo al pagamento periodico differito.

Tale autorizzazione consta dei seguenti elementi:

  1. Intestazione a sua volta composta da “Numero di riferimento della decisione doganale Stato dell’autorizzazione EORI del titolare Nome del titolare”;
  2. Informazioni sul titolare che contiene i seguenti campi: “ Identificazione del soggetto Codice EORI Nome e indirizzo Nome Via e numero civico Codice postale Città Paese”;
  3. Informazioni generali dove bisogna indicare i seguenti elementi: “ Codice dell’autorità doganale, Nome e indirizzo dell’autorità doganale competente ad adottare la decisione Nome Via e numero civico Codice postale Città Paese”;
  4. Informazioni sulla decisione doganale la quale consta di quanto segue: “ Codice del tipo di domanda/decisione, numero di riferimento della decisione doganale, soggetto che adotta la decisione, periodo di validità della decisione, consenso alla pubblicazione, validità geografica, allegati.

Viene poi la seconda partizione dell’autorizzazione dove bisogna indicare le informazioni specifiche. Vale la pena segnalare  che l’Agenzia delle dogane con la comunicazione del 22 agosto 2017 ha precisato che: “nella domanda di autorizzazione alla garanzia globale presentata dalla “persona terza”: • deve essere dichiarato che la stessa viene presentata da “persona diversa dalla persona a cui è richiesta” la garanzia; • deve essere allegato un documento che attesti l’accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali) ; • devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento” e dopo gli adeguati controlli il competente ufficio delle dogane per la “persona terza” deve: “ [procedere] nei confronti del richiedente l’autorizzazione alla garanzia globale – quindi della “persona terza”- all’analisi dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale”.

Per l’effetto, qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura in quanto debitore, alla “persona terza” in quanto finanziariamente obbligata nei confronti dell’autorità doganale a seguito dell’autorizzazione alla garanzia globale e all’ente garante in quanto fideiussore; in presenza di debito il cui importo superi l’importo oggetto della fideiussione la richiesta di pagamento sarà effettuata nei confronti del debitore e del terzo per l’intero ammontare e nei confronti del garante fino a concorrenza della fideiussione/cauzione.

L’amministrazione doganale ha fornito, di concerto con l’ABI, i modelli di fideiussione bancaria per la garanzia globale e per quella isolata.

In questo contesto, vale la pena ricordare che l’AEO in quanto autorizzazione doganale che influisce sull’elemento soggettivo dell’obbligazione doganale poiché l’operatore economico viene considerato come affidabile e pertanto meritevole, tra le altre cose di riduzioni al 50%, al 70% o l’esonero delle garanzie dovute. Queste riduzioni sono oggetto di una specifica istruttoria da parte del competente ufficio e sono disciplinate dal codice doganale dell’Unione europea, dal regolamento delegato (UE) 2446/2015 e dal regolamento d’esecuzione 2447/2015.

Le riduzioni e l’esonero sopra analizzati si riferiscono al dazio e non ad altri diritti doganali come l’IVA all’importazione e altri oneri che rientrano nei diritti di confine di natura “nazionale” le cui semplificazioni sono previste dalle norme attuative del decreto legislativo 141/2024 e dalla determina dell’Agenzia delle dogane n.562593 del 1 settembre 2025.

Quindi, l’AEO corrisponde a un’importante agevolazione che:

  1. incrementa la competitività dell’operatore economico;
  2. Richiede all’operatore economico capacità di monitoraggio in un’ottica di risk management;
  3. Potrebbe rappresentare, per banche, assicurazioni e broker un interessante elemento non prettamente finanziario per valutare l’affidabilità e la meritevolezza dell’operatore economico.