Accise su alcolici: paese che vai aliquote che trovi

Gli operatori economici del settore degli alcolici (vino, birra, ma non solo) devono tenere in considerazione che il quadro normativo europeo delle accise sui prodotti alcolici:
- Non impone aliquote d’imposta uguali in tutti gli Stati membri. Per quelle italiane si può consultare l’aggiornamento fornito dall’Agenzia delle dogane.
- È compatibile con periodi di transizione dove l’aliquota subisce modifiche.
Sono questi i due principi enucleati dalla Corte di Giustizia dell’UE Sezione. VII 30 aprile 2020, in causa C-184/19 per cui: “ 1) Gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, e l’articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.
2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l’aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell’atto che ne è all’origine e non implichi che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Questi principi di diritto possono essere utili per la gestione della compliance in materia di AEO con riferimento agli scambi intracomunitari e del modello di gestione ed organizzazione MOG in materia di accise.
Nell’ordinamento giuridico nazionale, giova ripetere, l’articolo 27 del testo unico accise (decreto legislativo 504 del 1995 al proprio primo comma indica che: “ Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico” mentre al comma 2 bis specifica che: “per alcole completamente denaturato si intende l’alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all’allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni”. Si tratta di una definizione che compre anche i nuovi prodotti alcolici come il vino dealcolato e quello biologico. Quest’ultimo deve essere realizzato in conformità del Decreto MIPAF del 20 maggio 2022 il quale reca disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
All’articolo 8 sulla produzione di vino, prevede che : “ Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli per i quali, nell’Allegato V, Sezione A2, Parte D del regolamento (UE) 2021/1165, è previsto nella colonna ‘Condizioni e limiti specifici’ che siano ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili, l’operatore o gruppo di operatori si attiene alla procedura descritta nell’allegato 5 al presente decreto”.
Invece, il vino può essere definito “dealcolizzato” (si veda il decreto ministeriale del MASAF 672816 del 20 dicembre 2024) se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol. Invece, il vino è “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.». La voce doganale da adoperare, alla luce dell’attuale tariffa doganale, è la 2202991995 e cioè “Vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5%”.
Infine, vale la pena ricordare che l’alcole etilico prodotto nel processo di dealcolazione è assoggettato ad accisa. Infatti, l’articolo 33 ter del TUA prevede che: “1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all’articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 4. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all’assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione”.
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14 luglio 2025. Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale”