compliance e AEO

Regole per importazione e esportazione di mercurio e prodotti contenti il mercurio: aspetti operativi di trade compliance

L’Agenzia delle dogane con la circolare 4/2025  del 18 marzo 2025 avente ad oggetto “ il Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio. D.lgs. 2 novembre 2021, n. 189 recante disciplina sanzionatoria” ha fornito le istruzioni per i controlli doganali. In particolare, l’operatore economico deve riportare le informazioni sull’autorizzazione nel campo digit della dichiarazione doganale previsto per i codici Taric relativi al mercurio.

I codici sono:

C071: Modulo per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione scritta, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, alle importazioni di mercurio o miscele di mercurio di cui all’allegato I di tale regolamento;

Y924: Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852;

Y925: Esportazione ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852).

Alla dichiarazione doganale bisogna allegare i modelli richiesti dal regolamento UE 2017/852.

Invece, per le sanzioni penali ed amministrative si ricorda il decreto legislativo 12 ottobre 2022 n. 157  che attribuisce al MASE la competenza di verifica e controllo.

La convenzione di Minamata e l’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile mirano a diminuire il quantitativo di mercurio rilasciato nell’ambiente poiché rappresenta un rischio ecologico e per la salute umana. Questi testi normativi, in generale, anche attraverso la gestione dei flussi doganali, mirano alla realizzazione di una gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e di ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzar ne gli effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente. Questo contesto è arricchito dal regolamento UE 2017/852 per cui:

  • L’oggetto della normativa in esame è rappresentato da: mercurio, composti di mercurio, miscela, prodotto con aggiunta di mercurio, rifiuti di mercurio.
  • E’ autorizzata l’importazione in Ue a fini di smaltimento come rifiuti a condizione che il paese esportatore non abbia accesso a capacità di trasformazione disponibili all’interno del proprio territorio; per uso consentito a condizione che il paese esportatore sia parte della convenzione di Minamata o se non lo è, deve certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio;

Si ricorda l’osservanza di tale disciplina è rilevante ai fini della gestione di eventuali sanzioni gravi e ripetute ai fini AEO.