Impianti di accumulo elettrochimico e testo unico delle fonti rinnovabili (Decreto legislativo 25 novembre 2024 , n. 190): alcune riflessioni operative
Il decreto legislativo 25 novembre 2024 , n. 190 recante la “disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” di seguito anche “testo unico fonti rinnovabili” contribuisce a delineare alcuni aspetti degli impianti di accumulo.
Si tratta di disciplina amministrativa che però può avere impatti sulla configurazione dell’officina elettrica e di gestione della compliance richiesta dal Decreto legislativo 231/2001 (MOG per accise).
In particolare, gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW non richiedono l’autorizzazione poiché rappresentano una delle attività incluse nella previsione dell’articolo 7 del predetto decreto per cui: “…la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche…”.
Secondo l’Allegato A non è necessaria l’autorizzazione amministrativa per le “…modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all’interno dell’area già occupata dall’impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell’altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento…”.
Sono, invece, soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a “…impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all’interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell’impianto di accumulo non comporta l’aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati…”.
Il regime dell’autorizzazione unica comprende:
- Gli impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da cave e impianti di produzione di idrocarburi in via di dismissione, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da cave e impianti di produzione di idrocarburi in via di dismissione, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;