Export: plafond iva, esportatore abituale e gestione degli acconti
La gestione del plafond Iva e della acquisizione dello status di esportatore abituale rivestono un ruolo importante nella corretta gestione del modello di organizzazione e gestione ai fini del decreto legislativo n.231/2001, dell’AEO e dell’ottemperanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 141/2024 (riforma diritto doganale); rappresentano degli argomenti di compliance e fiscalità che, però, sono fortemente legati all’export management.
Pertanto, è opportuno segnalare che l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 3/2024 de 6 agosto 2024, avente ad oggetto “ Cessione all’esportazione e modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti” ha informato che:
- la fatturazione e registrazione degli acconti concorrono alla formazione del plafond, in quanto sono preordinati ad una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 del DPR 633/1972;
- se tale operazione non va a buon fine il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunatamente rettificato.
L’articolo 6 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione” e “ se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle entrate n.145 del 1998 spiega che: “il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito ”alle operazioni registrate ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura. L’adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, […]il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A.; inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond”