Zona franca doganale, regimi speciali e contabilità: le conclusioni della Corte di giustizia UE
La sentenza della Corte di giustizia UE (Quinta Sezione) emessa il 16 gennaio 2025 per la causa C‑376/23 consente di approfondire il tema della zona franca doganale.
In particolare, la pronuncia in parola evidenzia che la disciplina unionale (articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e l’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione) non impedisce che il titolare di un’autorizzazione ad esercitare attività in zona franca, includa, nelle sue scritture:
- informazioni sulle modalità con cui il regime doganale della zona franca è stato appurato;
- dati che consentano l’identificazione di qualsiasi documento, diverso da una dichiarazione in dogana, relativo all’appuramento;
- informazioni relative unicamente a una lettera di vettura redatta conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978, che accompagni tali merci al momento della loro uscita dalla zona franca interessata, recante indicazione della posizione doganale di dette merci, certificata dal timbro doganale e firmata da un funzionario doganale, purché le autorità doganali abbiano autorizzato siffatte modalità di appuramento in applicazione del suddetto articolo 178, paragrafo 3. Ciò senza che sia in capo al titolare dell’autorizzazione ci sia l’obbligazione di verificare la veridicità.
Per entrambe le categorie di dati il titolare dell’autorizzazione può essere esentato dall’indicazione del numero di riferimento principale che identifica la dichiarazione in dogana corrispondente al vincolo delle merci di cui trattasi a un regime doganale successivo.
Parimenti, la normativa doganale unionale non osta all’applicazione di una disposizione nazionale vertente sull’autorità di cosa giudicata, in virtù della quale un giudice di uno Stato membro è tenuto ad annullare l’obbligazione doganale dovuta dal titolare di un’autorizzazione ad esercitare attività in zona franca in applicazione dell’articolo 79 del regolamento n. 952/2013, per il motivo che “ il giudice di tale Stato membro competente a controllare la legittimità della sanzione amministrativa inflitta a tale titolare di un’autorizzazione ad esercitare attività in zona franca, per le stesse operazioni doganali e per gli stessi motivi da cui deriva tale obbligazione, ha accertato, in una decisione giudiziaria passata in giudicato, che quest’ultimo non è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della normativa doganale dell’Unione”.
Un altro aspetto interessante della sentenza commentata è la considerazione sul legittimo affidamento per cui, il titolare di un’autorizzazione ad esercitare attività in una zona franca doganale, può inserire nella propria contabilità “unicamente [le] informazioni relative a una lettera di vettura redatta conformemente alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978, che accompagni le merci di cui trattasi al momento della loro uscita da una zona franca, corredata dell’indicazione manoscritta della posizione doganale, certificata dal timbro doganale e firmata da un funzionario doganale, è sufficiente per soddisfare gli obblighi derivanti da tale disposizione”.
La sentenza in esame riveste particolare importanza poiché costituisce un’occasione di maggiori chiarimenti in materia di compliance doganale e di gestione del rischio nelle attività doganali le quali rappresentano degli importanti elementi dell’AEO e delle attività di gestione degli adempimenti ex decreto legislativo n. 231/2001.