compliance e AEO

Riforma doganale, disposizioni complementari e esportazione temporanea. La gestione della reintroduzione in franchigia

La circolare 27/2024 del 18 dicembre 2024 analizza l’esportazione temporanea alla luce della riforma del sistema doganale italiano effettuata dal decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024.

Ai fini del suddetto testo normativo, l’esportazione temporanea di merci unionali richiede che:

  1. le merci siano destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione;
  2. non sia possibile ricorrere ad altri strumenti.

La circolare specifica che in assenza di una previsione da parte del codice doganale europeo di uno specifico istituto volto a disciplinare l’ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, si debba ricorrere alle disposizioni sull’esportazione e a quelle sulla reintroduzione in franchigia ( 72 D.lgs 141/2024, artt. 203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, rtt. 253, 254, 255 e 256 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ).

In particolare è interessante considerare il breve approfondimento sulle seguenti norme:

  • Articolo 72 decreto legislativo 141/2024: è necessario richiedere l’autorizzazione la quale consente di identificare con precisione le merci in esportazione, al fine di facilitare e velocizzare la successiva reimportazione nel territorio unionale. Al riguardo, si precisa che l’elenco dei prodotti e delle finalità indicate al comma 1 dell’articolo 72, è meramente indicativo e non esaustivo, in quanto l’art. 203 CDU non limita l’applicazione dell’istituto della reintroduzione in franchigia a specifiche tipologie di merci.
  • L’253 del regolamento d’esecuzione prevede che all’atto della registrazione della dichiarazione di importazione di merci in reintroduzione, l’operatore deve fornire specifiche informazioni alla dogana. Al paragrafo 2 il predetto articolo 253 individua una pluralità di documenti, alternativi fra loro, mediante i quali l’operatore può fornire le informazioni di cui al paragrafo 1. Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 3, è prevista un’ulteriore semplificazione, in base alla quale l’operatore non è tenuto a fornire alcuno dei documenti previsti dal paragrafo 2 nel caso in cui le informazioni relative alle merci in reintroduzione sono già nella disponibilità della dogana.

l’operatore economico deve presentare l’istanza alla all’ufficio doganale di esportazione allegando l’elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione.

La dogana di esportazione deve verificare l’istanza e gli eventuali documenti allegati e ha facoltà di richiedere, se del caso, un’integrazione documentale all’operatore con particolare riferimento ai mezzi di identificazione delle merci (numeri di serie, targhe, foto, descrizioni ecc.).

Al termine della verifica, la Dogana rilascerà l’autorizzazione all’esportazione da intendersi unicamente quale validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della loro successiva reintroduzione.

Nell’istanza, l’operatore è tenuto ad di indicare, se necessario, le circostanze particolari che giustificano il superamento dei 3 anni previsti, di norma, dall’articolo 203 CDU per la reintroduzione in franchigia.

Poi, una volta ottenuta l’autorizzazione, l’operatore può procedere con l’esportazione delle merci, avendo

cura di indicare con l’apposito codice regime [23].

Invece, nell’ipotesi in cui l’operatore prevede che la reintroduzione in franchigia debba avvenire presso una dogana diversa da quella dove ha effettuato l’esportazione temporanea, potrà essere presentata alla Dogana di esportazione, oltre all’istanza per l’autorizzazione sopra citata, anche la richiesta di rilascio del bollettino INF 3 di cui all’art. 255 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

MODELLO DI RICHIESTA:

STANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE
TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 72 DEL D.LGS 141/2024
All’Ufficio delle Dogane di [1][2] _______________________
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………nella sua qualità di
………………………………………della Società………………………………………………….
nato/a il ……… / …… / …… a ………………………………………… codice fiscale/p. IVA
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a………………………. in
………………………………………………… n. ………… tel. ………………………………….
email PEC………………………………………………………………………………………………
chiede
il rilascio dell’autorizzazione alla esportazione temporanea e successiva reintroduzione
in franchigia ai sensi dell’art. 72 D.lgs 141/2024 e dell’art. 203 del Regolamento (UE)
n.952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) per la merce indicata nell’allegato A alla
presente istanza.
Indica di seguito, se del caso, le circostanze particolari che giustificano il superamento dei 36 mesi
previsti, di norma, dall’articolo 203 CDU per la reintroduzione in franchigia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[1] L’Ufficio a cui presentare via PEC l’istanza è quello competente per il rilascio dell’autorizzazione e coincide con la Dogana di
esportazione e reintroduzione. Gli indirizzi degli uffici sono disponibili sul portale web https://www.adm.gov.it/portale/organigramma-direzioni-
territoriali
[2] Nell’ipotesi di reintroduzione in franchigia presso una dogana diversa da quella dove si effettua l’esportazione temporanea, oltre alla
presente autorizzazione potrà essere presentato anche il bollettino INF 3 previsto dall’allegato 62-02 RE.
Allega:
A) elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto
della dichiarazione di esportazione;
B) mezzi di identificazione della merce oggetto di temporanea esportazione;
C) fattura proforma o altro documento commerciale.
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materia di dati personali” che attua le disposizioni del Reg.to UE 679/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (GDPR).
Luogo e Data
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Firma
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