compliance e AEO

Riforma del quadro normativo italiano: una breve analisi delle principali novità per gli operatori

La riforma del sistema doganale italiano procede come indicato dal comunicato stampa n. 75 del Consiglio dei Ministri pubblicato il 26 marzo 2024. La bozza del decreto che abolirà il TULD (DPR n.43 del 1973 insieme ad altri provvedimenti legislativi risalenti anche alla seconda metà del 1800) dovrà essere approvata e verificata da Commissioni parlamentari.

Come si vedrà in seguito, per quanto riguarda il settore doganale, i principali ambiti di novità sono:

  1. Sanzioni e nuova regolamentazione del contrabbando;
  2. Telematizzazione delle attività doganali;
  3. Armonizzazione e adeguamento del sistema nazionale con il quadro normativo europeo;
  4. Sinergia tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza;
  5. Nuova disciplina dell’accertamento, riscossione e garanzie;
  6. Nuove definizioni di istituti legati all’operatività doganale.

 

Il processo da seguire per l’emanazione dell’atto definitivo che ridisegnerà il quadro normativo della dogana italiana si sostanzia nei seguenti passaggi: gli schemi di decreto, come quello per le accise, imposte dirette e il comparto doganale, devono essere redatti insieme ad una relazione illustrativa, poi vengono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.

E’ regolato dalla suddetta disciplina:

 

  • Legge delega 9 agosto 2023 n.111 per cui all’articolo 1 “…Il Governo è delegato ad adottare.. uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario…” e ancora “…I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20…”.
  • Consiglio dei ministri n.75 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75 26 Marzo 2024 su:

a. Revisione della disciplina doganale vigente

Per armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste. In particolare:

in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane delI’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO);

si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi;

si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

 

  1. Spedizioniere doganale

 

Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l’esercizio delle funzioni proprie della categoria.

 

  1. Revisione del sistema sanzionatorio in materia di dogane, accise e tabacchi

 

Si interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo:

  • l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
  • l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise;
  • la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

 

  1. Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

Si estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 anche ai reati di cui al testo unico delle accise; si prevede, in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; si aggiorna il riferimento normativo inerente alla competenza della Procura distrettuale allo svolgimento delle indagini preliminari relative al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

 

  1. Disciplina IVA delle operazioni di importazione in uno Stato UE di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato UE

Si prevedono specifiche norme sulla documentazione idonea a provare l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la costituzione di determinate cauzioni…”

 

Entrando nello specifico, la bozza del decreto su cui si baserà il sistema doganale italiano prevede, tra le altre, le seguenti novità:

 

  1. in un’ottica di armonizzazione ed adeguamento della normativa italiana i seguenti provvedimenti normativi non saranno più applicabili: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.
  2. In caso di insufficienza del personale dell’Agenzia delle Dogane, i controlli possono essere affidati alla guardia di Finanza.
  3. L’IVA all’importazione è un’imposta di confine e non un tributo di natura interna. Pertanto, sono diritti di confine i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.
  4. Potenziamento del SU.DO.CO (sportello unico doganale) anche attraverso i finanziamenti del PNRR (Missione 3, riforma 2.1. rubricato «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
  5. Accertamento a posteriori. L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza potranno:
  • Chiedere agli operatori e altri soggetti coinvolti dalle operazioni doganali, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore ai 15 giorni, a fornire notizie e documenti inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali;
  • Nel rispetto della normativa vigente, effettuare accessi nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all’eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione;
  • I controlli sulla dichiarazione doganale diverranno più completi: non solo sugli elementi sintomatici dell’obbligazione doganale ma anche su altri aspetti. In caso venga rilevato la violazione di normative specifiche l’amministrazione doganale deve procedere con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.
  1. L’articolo 214 TULD che disciplina la temporanea importazione e temporanea esportazione verrà sostituito con una norma che prevede solo la temporanea esportazione ma per specifici usi.
  2. Contrabbando per infedele dichiarazione e contrabbando per omessa dichiarazione con sanzioni dal 100% al 200% dei diritti evasi. Sono stabilite anche casi di esenzioni dell’addebito della responsabilità;
  3. l’applicazione della sanzione amministrativa legata al rifiuto di esibizione di documentazione, rilascio di informazioni ovvero assistenza all’Agenzia e alla Guardia di finanza. Riordino della procedura sanzionatoria e previsione di nuove fattispecie quali: l’inosservanza di un provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale; la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all’espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali; la manomissione e l’alterazione dei sigilli doganali.

Le sanzioni amministrative consisteranno nel pagamento di una sanzione dal 100% al 200% salvo la previsione di esenzioni e eccezioni. Le sanzioni penali richiedono la presenza di una somma di diritti evasi superiori a 10000 euro e di altre circostanze aggravanti.

Infine, vale la pena aggiungere che è necessario seguire con particolare attenzione gli sviluppi di questa riforma poichè gli impatti sulla compliance AEO e il sistema di gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001 saranno importantissimi.