Regole operative GSE su CACER e autoconsumo diffuso: le regole tecniche per i componenti degli impianti
Le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” pubblicate dal GSE stabiliscono che la realizzazione degli impianti di produzione che permettono l’ottenimento di incentivi richiede l’impiego di componenti realizzati secondo la regola dell’arte e cioè rispondenti agli standard del comitato elettrotecnico italiano (CEI).
Prevedono che il soggetto referente:
- il Soggetto Referente dichiari quanto segue: “….l’impianto/UP è stato/a realizzato/a a Regola d’arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in suo possesso….”;
- alleghi per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato o generatore/alternatore e “macchina meccanica” (turbina idraulica, aerogeneratore, motore, ecc.), caratterizzati da marca, modello e potenza, una fotografia della targhetta apposta dal fabbricante (sul retro del modulo o sul componente) recante i dati tecnici del medesimo.
Nello specifico, i moduli fotovoltaici devono devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Inoltre, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative: – CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove; – CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino; – CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe); – CEI EN 61215-1-3 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo; – CEI EN 61215-1-4 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS); – CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova; – CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; – CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.
Parimenti, vale la pena aggiungere che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l’ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, “AEE”) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.
Per terminare sul punto, è opportuno segnalare che le regole operative del GSE dispongono che
- per i generatori e alternatori elettrici: i generatori e gli alternatori elettrici devono essere conformi alla regola dell’arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE). Macchine: turbine, motori, aerogeneratori. Invece, le turbine idrauliche (o più genericamente le macchine idrauliche) e i motori a combustione devono essere conformi alla regola dell’arte e, in particolare, al D.Lgs. 17/2010 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2006/42/CE (“Direttiva Macchine”).
- turbine elettriche: Per gli impianti eolici, è consentito l’impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell’arte ovvero conformi alla normativa CEI 61400, “Turbine eoliche”.