energie rinnovabili

Regole operative del GSE, PNRR, CACER e autoconsumo: le definizioni e il quadro generale

Questo intervento rappresenta il primo di una serie di analisi delle “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” pubblicate dal GSE.

Tali regole rappresentano l’attuazione:

  • dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (oppure Decreto CACER). Questo decreto disciplina l’ incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) e individua “…i criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti…”;
  • dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La TIAD regolamenta le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo.

Il servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso il quale può essere strutturato nelle seguenti configurazioni:

  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  • gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (nel seguito, CER); D. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
  • comunità energetica dei cittadini (nel seguito, CEC);
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto CACER:

  1. le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
  • autoconsumatore a distanza;
  • gruppo di autoconsumatori;
  1. le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono:
  • gruppo di autoconsumatori;

Le regole generali stabiliscono quali sono i requisiti comuni per tutte le configurazioni e cioè:

In primo luogo, indicano la necessità di individuare un “referente” e cioè “…il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio…”.  Deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti. Devono essere esclusi i seguenti soggetti: imprese in difficoltà, soggetti che ricadono in cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023, coloro i quali non rispettano l’impegno Deggendorf (La concessione di aiuti di Stato è subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

Il responsabile deve segnalare che , ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza vengano rispettati i seguenti requisiti: “….a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti; b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II); c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021); d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2; e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C; f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D; g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle “Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI: • la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina specializzata; • un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione….”

Viene, poi, il “produttore” il quale corrisponde all’ “…intestatario dell’officina elettrica di produzione [secondo la definizione TUA testo unico accise] o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto…”.

Vale, poi, la pena ricordare le seguenti definizioni:

  • cliente finale: “…è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica. Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A…”.
  • punti di connessione: “…I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione…devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria…” Inoltre, i sistemi di accumulo possono essere installati in conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione di riferimento e contenuto nelle “Regole Operative per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale” (nel seguito anche, “Regole”), pubblicate dal GSE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e ss.mm.ii.
  • impianto di nuova costruzione: in generale, le regole del GSE stabiliscono che “…è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso…” ancora “… la presenza sul sito di realizzazione dell’intervento di “principali parti” di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione…”. Si tratta di una definizione che potrebbe essere letta anche alla luce degli sviluppi del dibattito sugli aspetti catastali dell’impianto eolico e pale eoliche. In merito a questo tipo di officina elettrica, le regole del GSE rilevano che: “…Nel caso di un intervento realizzato su un sito sul quale era precedentemente installato un impianto eolico, anche se dismesso, del quale sono ancora presenti e recuperate le fondazioni dell’/degli aerogeneratore/i e/o le infrastrutture elettriche, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione….”.

In merito al potenziamento di un impianto già esistente,  le regole del GSE evidenziano come “…È necessario che la nuova sezione sia dotata di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla nuova sezione di impianto rispetto a quelle esistenti…”.