energie rinnovabili

Regole operative GSE, CACER e artato frazionamento

Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del GSE segnalano, semmai ve ne fosse bisogno, che non è consentito l’artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti. Infatti, la potenza massima incentivabile rimane 1MW a prescindere da quante sono le unità produttive dell’officina elettrica incentivate.

Il GSE segnala i seguenti parametri da prendere in considerazione: “…− per la valutazione dell’eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del Decreto CACER. Qualora l’impianto fosse già in esercizio alla suddetta data, occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio; − per la valutazione dell’eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell’impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti; − si intendono soggetti riconducibili le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che “un sostanziale collegamento societario” può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l’esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società; − la valutazione dell’eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata alla data di entrata in esercizio e alla data di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di cui alle presenti Regole Operative; − interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto…”.

Nello specifico il GSE nel valutare una pluralità di unità produttive come elementi della medesima attività imprenditoriale (inseriti in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza) considera i seguenti  plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l’artato frazionamento degli impianti. Nello specifico il predetto ente valuta “come indici sintomatici dell’artato frazionamento” il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

– la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;

– la prossimità delle date di entrata in esercizio;

– la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

Ad ogni modo il trattamento dell’artato frazionamento si inserisce nel potere di controllo e sanzione del GSE giacchè quest’ultimo può disporre la decadenza dal diritto agli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell’attività di controllo o di verifica documentale, venga accertala la violazione di artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER.  Inoltre, questa ipotesi rientra tra quelle che legittimano il MASE a ritirare la sanzione