HVO, aspetti contabili, politica ambientale e accise
La circolare 22/2023 dell’Agenzia delle dogane e monopoli ricorda che per l’ HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) il gasolio GTL di origine fossile il gasolio GTL RFNBO, puri o denaturati, vi sono i seguenti adempimenti contabili:
- per la presentazione in forma telematica dei dati di contabilità e dei documenti di accompagnamento da parte dei soggetti a tal fine obbligati, sono stati definiti appositi codici CADD;
- che ciascuno dei suddetti prodotti, ove detenuto tal quale, ai fini fiscali deve essere contabilizzato separatamente, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.
Quest’atto di prassi, però, specifica che solo l’HVO è distribuito nella rete stradale e pertanto richiede i seguenti adempimenti specifici:
- l’esercente il deposito o l’impianto di stoccaggio dell’HVO è tenuto a richiedere all’ufficio delle dogane competente o il rilascio di un nuovo registro cartaceo di carico e scarico appositamente dedicato al prodotto oppure l’aggiunta di una separata sezione al registro cartaceo già in utilizzo per l’anno 2023;
- l’esercente il deposito è tenuto a chiedere l’aggiornamento della licenza anche se si tratta di una ghost station;
- il controllo del calo ammissibile viene garantito attraverso la distinzione delle movimentazioni rispetto agli altri gasoli detenuti presso il deposito o l’impianto, anche al fine dell’esecuzione degli autonomi controlli inventariali e per il conseguente calcolo del relativo calo ammissibile;
- il tasso di calo ammissibile è:
- a) 1% in volume a 15°C commisurato all’effettivo periodo di giacenza, in ragione di giorno in giorno, per l’HVO puro;
- b) 1% in volume a 15°C commisurato al carico di magazzino, per l’HVO denaturato, detenuto da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori.
Mentre, la normativa di riferimento è costituita da: tabella A del decreto ministeriale del 13 gennaio 2000 n.55; dall’articolo 47 TUA; dall’articolo 48 TUA.
- L’obbligo di trasmissione del prospetto riepilogativo viene adempiuto nelle seguenti modalità: a) in caso di registro cartaceo, l’HVO sarà aggiunto al prospetto distintamente dagli altri prodotti movimentati nell’anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze; b) il registro telematico di una ghost station è già impostato per tener conto della CPA, della NC e del CADD dei prodotti energetici erogati e, pertanto, il prospetto di chiusura risulta generato automaticamente sulla base dei riepiloghi telematici giornalieri relativi a tali prodotti, trasmessi dall’esercente.
La circolare 23/2023 aggiunge che, alla luce del vigente quadro in materia di biocarburanti, l’HVO è immesso in consumo solo per destinazioni agevolate di cui ai punti 3, 5 e 8 della Tabella A allegata al TUA. Di conseguenza, la combinazione E440 27101943 CADD S182 è da utilizzarsi per il deposito e per la circolazione dell’HVO denaturato con la formulazione prevista per tali destinazioni d’uso (denaturante verde).
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Il biodiesel HVO (hydrogenated vegetable oil o idrotrattamento) è il biodiesel prodotto con 100% di materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva 2018/2001 cd. “REDII”). Le materie prime rinnovabili sono, essenzialmente, scarti, residui vegetali, olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare.
La legge “rigassificatori” n. 174 del 27 luglio la legge 26 luglio 2023, n. 95, nel suo allegato I prevede che “…2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi [accise ]e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche’ le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle nonne prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio…”.
Nello specifico l’articolo 24-ter del testo unico delle accise prevede, al primo comma, che: “…Il gasolio commerciale usato come carburante e’ assoggettato ad accisa con l’applicazione dell’aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A…”.
Mentre il numero 4 bis della tabella A stabilisce che l’aliquota agevolata per il gasolio commerciale usato come carburante è “…euro 403,22 per mille litri…”.
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La circolare n.21/2023 emanata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 ottobre 2023 fornisce dei codici addizionali (CADD) da aggiungere alle voci doganali (nomenclatura combinata) e ai codici CPA per distinguere i seguenti prodotti: gasolio da fonte fossile, gasoli paraffinici di sintesi, gasoli da idrotrattamento (HVO).
I CADD in esame sono:
- CPA E430 NC 27101943 CADD S182 – per l’HVO;
- CPA E440 NC 27101943 CADD S182 – per l’HVO denaturato;
- CPA E430 NC 27101943 CADD S183 – per il gasolio GTL di origine fossile;
- CPA E440 NC 27101943 CADD S183 – per il gasolio GTL di origine fossile denaturato;
- CPA E430 NC 27101943 CADD S184 – per il gasolio GTL RFNBO;
- CPA E440 NC 27101943 CADD S184 – per il gasolio GTL RFNBO denaturato.
Si ricorda che, come stabilito dal’art. 3-quinquies, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 (TUA testo unico delle accise), nonché delle altre agevolazioni per il gasolio previste dalla Tabella A allegata al medesimo testo unico, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio.
Vale la pena notare che:
- La circolare ha un ruolo importante nella gestione del deposito fiscale e, di conseguenza, del MOG.
- Inoltre, per CPA si intende “codice prodotto accise”;
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L’analisi svola in merito agli aspetti fiscali dell’HVO sono riconducibili alla natura e agli adempimenti legati all’accisa. Pertanto, vale la pena rispondere alla seguente domanda: cos’è l’accisa?
Le accise sono un’imposta indiretta, a formazione progressiva (nasce con la fabbricazione o importazione, anche irregolare ma diviene esigibile con l’immissione in consumo), statale (può essere prevista o eliminata solo dallo Stato), il cui modulo sottoposto, come testimonia la legge delega in materia fiscale (“riforma Leo”) a politiche di natura ambientale (circular economy, blue economy), basato sulla normativa degli aiuti di Stato in caso di sovracompensazione dei costi e fortemente legato al processo produttivo.
Il presupposto d’imposta delle accise è rappresentato dall’immissione in consumo di prodotti energetici, bevande alcoliche, prodotti alcolici intermedi.
Accanto a questi prodotti ve ne sono altri che pur non essendo espressamente indicati nel Testo Unico delle Accise (contenuto nel decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n. 504 così come riformato dal riformato dal decreto legislativo 180 del 5 novembre 2021 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2020/262 19 dicembre 2019) vengono tassati per equivalenza poiché capaci di essere impiegati nella combustione (produrre calore) o carburazione (carburanti per autoveicoli).
Invece, l’energia elettrica, il gas e gli oli lubrificanti sono tassati attraverso delle imposte di consumo armonizzate o meno (per gli oli lubrificanti) ma con un meccanismo molto simile a quello delle accise.