Reporting declarant, tra CBAM, AEO e proporzionalità delle sanzioni: alcune considerazioni
Il 17 agosto 2023, la Commissione europea, dopo aver concluso una consultazione pubblica, ha pubblicato la “regulation draft C(2023) 5512” recante le disposizioni attuative del “carbon border adjustment mechanism” e delle obbligazioni relative al suo “periodo transitorio” previste dal regolamento 2023/956 del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Nella suddetta bozza merita un’attenzione particolare l’articolo 16 “penalties” sulle sanzioni e sulle modalità di applicazione delle stesse.
Tale disposizione, nel primo comma, tipizza le condotte da sanzionare per cui : “…Member States shall apply penalties in the following cases:
(a) where the reporting declarant has not taken the necessary steps to comply with the obligation to submit a CBAM report, or
(b) where the CBAM report is incorrect or incomplete in accordance with Article 13, and the reporting declarant has not taken the necessary steps to correct the CBAM report where the competent authority initiated the correction procedure in accordance with Article 14(4)….”.
In altri termini, individua due ipotesi: a) il mancato invio del report; b) l’invio incompleto oppure errato del report anche nel caso in cui il reporting declarant non abbia provveduto ad adeguare la propria comunicazione alle osservazioni elaborate dalla competente autorità nazionale.
L’articolo 16 della regulation draft nel proprio secondo comma indica la misura pecuniaria della sanzione, riservando, a parere di chi scrive, gli aspetti più interessanti al terzo allinea dove specifica i criteri di natura soggettiva ed oggettiva da valutare nel comminare la sanzione legata a violazioni delle norme sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
In particolare, il terzo comma stabilisce che: “…a) the extent of unreported information;
(b) the unreported quantities of imported goods and the unreported emissions relating to those goods;
(c) the readiness of the reporting declarant to comply with requests for information or to correct the CBAM report;
(d) the intentional or negligent behaviour of the reporting declarant;
(e) the past behaviour of the reporting declarant as regards compliance with the reporting obligations;
(f) the level of cooperation of the reporting declarant to bring the infringement to an end;
(g) whether the reporting declarant has voluntarily taken measures to ensure that similar infringements cannot be committed in the future…”.
In altre parole, il testo normativo in esame:
- Non si limita a indicare l’entità monetaria da considerare per la sanzione ma impone all’organo amministrativo nazionale un dovere (prima ancora di principio) di proporzionalità evitando di mettere l’operatore economico nella condizione di invocare l’applicazione di tale principio innanzi all’autorità giudiziaria;
- Impone una dettagliata valutazione dell’operatore economico, di come ha agito e delle misure adottare per evitare che le violazioni si possano ripetere. Lo status di AEO, a parere di chi scrive, rappresenta un importante elemento che descrive l’affidabilità dell’operatore economico e consente di dimostrare l’attenzione dello stesso verso le attività di monitoraggio interno, risk assessment, formazione ed informazione.
- Pone l’attenzione sulla necessità che l’autorità doganale competente valuti l’operatore economico, soprattutto se AEO, rispetto alla familiarità di quest’ultimo rispetto al verificarsi delle violazioni. D’altronde, l’articolo 7 del Decreto legislativo 472 del 1997 ai commi 1 e 2 il quale prevede che: “…. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita’ della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonche’ alla sua personalita’ e alle condizioni economiche e sociali….” e ancora “…2. La personalita’ del trasgressore e’ desunta anche dai suoi precedenti fiscali….”. Infatti, a prescindere dalla natura giuridica del CBAM (le autorità polacche sostengono che si tratti di una forma di dazio), la sanzione e parte della sua gestione è attribuita alle autorità doganali dotate di poteri anche in materia non strettamente tributaria.
In via di conclusioni, è possibile sottolineare:
- L’approccio del legislatore unionale basato sul principio di proporzionalità della sanzione di natura doganale ( a prescindere dell’interesse fiscale o di policy ambientale);
- Il principio di proporzionalità che si nutre anche della valutazione degli aspetti soggettivi ed oggettivi del reporting declarant;
- L’AEO, in quanto unica autorizzazione che ha come natura giuridica quella di attribuire affidabilità al proprio titolare, rappresenta un elemento fondamentale ed imprescindibile per la valutazione del reporting declarant. Giova ribadire che AEO è un’autorizzazione doganale che presuppone un’analisi continua e tracciata dei processi aziendali legati direttamente o indirettamente alla formazione dell’obbligazione doganale;
- Il CBAM si basa anche su istituti come l’origine non preferenziale, il valore, la classificazione e la compliance doganale che rappresentano parte importante dei dati su cui si fonda l’AEO.