Finalità specifiche, accise e tutela ambientale
Gli Stati membri possono prevedere delle accise e imposte di consumo ulteriori su elettricità e prodotti energetici. Devono, però, prevedere delle finalità specifiche (diverse dalla necessità di aumentare il gettito fiscale) capaci di giustificare tali tasse.
Solo in questa maniera, gli Stati membri non violano il principio della libera circolazione dei beni all’interno del territorio doganale dell’Unione europea.
Si ricordano i seguenti casi:
- imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) in relazione alla quale l’illegittimità dell’imposta è prevista anche per quanto dovuto o pagato prima della sua abrogazione nel 2021 (Corte di Cassazione Sez V ordinanza n. 23201 del 31 luglio 2023;
- addizionale regionale sull’energia elettrica (Corte di Cassazione Sez V ordinanza n. 20029 del 13 luglio 2023).
D’altronde, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha statuito che: “…L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che prevede la tassazione del carbone utilizzato per la produzione di elettricità soddisfa la condizione contenuta in tale disposizione, secondo cui l’imposta deve essere istituita «per motivi di politica ambientale», qualora esista un nesso diretto tra l’impiego del gettito della tassazione in questione e la sua finalità o qualora tale imposta, senza perseguire una finalità puramente di bilancio, sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta di garantire una migliore tutela dell’ambiente…” (CGUE Sez. V 22 giugno 2023, in causa C-833/21 – Regan, pres.; Csehi, est; Rantos, avv. gen. – Endesa Generación SAU c. Tribunal Económico Administrativo Centra)