accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Pala eolica, catasto, inclusione torre eolica

I giudici continuano a fornire il loro contributo per lo sviluppo delle energie rinnovabili in modo rispettoso delle norme, dei principi e dell’ambiente oltre che del paesaggio.

Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza del 1 settembre 2022 n.25798 ha sottolineato, ancora una volta, che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche (officine elettriche secondo il testo unico delle accise-TUA), sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio“.

Di conseguenza, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati“) – è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche.

Il criterio contenuto nella suddetta norma privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.