Idrogeno verde no accisa per auto
L’idrogeno verde non è sottoposto ad accisa e, quindi, non rientra tra i prodotti energetici indicati dall’articolo 20 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) a condizione che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Questo è uno dei primi passi concreti del PNRR verso la transizione energetica ed ecologica.
In particolare, l’articolo 23 del decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36 recante “ Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)…” prevede nel primo comma che: “1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e’ soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79…” e il terso comma “…3. L’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante…”.
Tale decreto legge è stato convertito in legge dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79 sulla “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)…”.
Queste norme concretizzano: a) l’attenzione verso il climate change e la climate crisis; b) un interessante esempio di come la la normativa possa concretizzare lo spirito dei nuovi articoli 9 e 41 della nostra Costituzione.