L’origine preferenziale, REX e AEO
Gli accordi di libero scambio a partire da quello con il Canada (CETA) prevedono, per la dichiarazione d’origine su fattura, la menzione del numero di esportatore registrato (registered exporter); si tratta di uno strumento che nasce nel sistema delle preferenze generalizzate (SPG e per il cumulo tra questi paesi e stati membri dell’UE).
Infatti, il regolamento 2446/2015 al numero 21 del proprio articolo 37 specifica che per «esportatore registrato» si deve intendere un “ a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario [SPG] e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell’esportazione di prodotti nell’ambito del sistema verso l’Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale;” e “ b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale; …”.
La Commissione europea attraverso le proprie linee guida “Registered Exporter System” (REX) ha predisposto alcuni chiarimenti in materia di esportatore registrato che rappresenta un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale nell’attestazione d’origine (statement of origin).
Ha segnalato che:
- solo nel CETA si usa il termine “dichiarazione d’origine” affermando che: “…The certification of origin made out by the registered exporter is called a “statement on origin”. There is an exception in the Agreement with Canada (CETA) where the term “origin declaration” is used…”;
- Il REX nasce nell’ambito dei paesi del sistema delle preferenze generalizzate quindi è corretto rifarsi alla disciplina relativa alla richiesta del REX in tale contesto;
Chi può chiedere un REX? Secondo l’articolo 5 numero 31 del regolamento 952/2013 la “persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione” è:
- a) “…se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione…”;
- b) “…se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell’Unione…”. Ancora per “stabile organizzazione” si deve intendere, secondo il numero successivo della suddetta norma: “…una sede fissa d’affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona…”.
La richiesta di registrazione al REX:
- è associata ad uno specifico codice EORI associato all’operatore economico e vale in tutta l’UE;
- può essere presentata da un produttore, commerciante, rispeditore di merci;
- implica la facoltà dell’autorità doganale di effettuare dei controlli;
- le attestazioni/dichiarazioni d’origine devono essere conservare per almeno tre anni;
- richiede l’impegno dell’operatore economico a comunicare qualunque cambiamento riguardante i dati dichiarati;
- può essere fatta adoperando il modello presente nell’allegato 22-06 del regolamento 2015/2447 oppure on line: (https://customs.ec.europa.eu/gtp/ ) attraverso l’identificazione UUM/DS;
- deve essere evasa senza ritardo, dalle autorità doganali, sebbene non sia prevista alcun termine;
- genera un numero REX che vale per tutti gli accordi di libero scambio che lo richiedono oppure per il traffico con i paesi del sistema delle preferenze generalizzate;
- salvo espressa richiesta dell’operatore economico, il REX viene registrato sulla seguente database pubblica: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en .
La registrazione al REX può essere revocata se l’operatore: a) non rispetta più le condizioni richieste dal REX; b) non intende adoperare più tale registrazione; c) non effettua più operazioni d’interesse. Può essere revocata su iniziativa dell’autorità doganale che è tenuta a riassegnare il medesimo numero REX qualora la sua decisione venga rigettata su istanza di parte.
L’allegato 22-07 del regolamento 2015/2447 indica il testo dell’attestazione d’origine nell’ambito dei paesi per del sistema per le preferenze generalizzate; si riproducono sotto le versioni linguistiche autorizzate:
French version L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 5 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … ( 6 )
English version The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … ( 6 ).
Spanish version El exportador … (Número de exportador registrado ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 5 )) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … ( 6 ).
In genere è l’accordo di libero scambio a indicare il testo da adoperare per l’attestazione d’origine con il REX.
Se l’attestazione richiede il criterio adoperato, questo deve essere chiaramente indicato anche se non contestualmente al testo dell’attestazione.
Infatti, nelle linee guida pubblicate a maggio 2022 è indicato che: “…One possibility is to indicate next to each item the origin criterion, and to indicate in the origin criterion of the statement on origin a mention “as indicated next to the items of the commercial document…”.
L’attestazione d’origine (dichiarazione d’origine per il CETA) non deve essere sottoscritta a mano eccetto che per le spedizioni di valore inferiore a 6000 euro e dirette nel Vietnam.
Può essere stampata su documento commerciale ma non di trasporto poiché è necessario che si comprenda il legale con i beni compravenduti. Può essere stampata su pagina separata ma a condizione che vi siano dei riferimenti.