Contratto di servizio energia, IVA uso civile e uso industriale
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 284/2022 del 20 maggio 2022 avente ad aggetto “…Trasferimento di energia termica tramite contratto di servizio energia e contratto di teleriscaldamento – Aliquota Iva applicabile- Art. 2 DL n. 130 del 2021 e Art. 1, comma 506, legge n. 234 del 2021…” ha affermato che il contratto contratto di servizio energia – per il trasferimento di energia termica- non rientra tra gli usi sottoposti ad una tassazione IVA al 5%.
I riferimenti normativi presi in considerazione sono:
- L’articolo 2, comma 1 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 1 indica che “ In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [TUA Testo unico accise], contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.
- Invece, l’articolo 26 TUA indica quali sono gli usi civili e quelli industriali.
- USO CIVILE (articolo 26 TUA comma 2): “…anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili…”;
- USO INDUSTRIALE: (articolo 26 comma 3) “…
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti…”
In questo contesto normativo si inserisce la fattispecie negoziale del contratto di servizio energia che prevede la cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile. Il fornitore acquista combustibili al fine di impiegarli nella generazione di calore, che viene venduto all’utenza finale. Non fornisce gas metano per combustione.
Di conseguenza, alla predetta fattispecie contrattuale non si può applicare l’aliquota IVA del 5%.